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CIRCOLARE N. 46/99
Oggetto: D.M. 8 maggio 1998, emanato in
attuazione dellart.10, comma 12, decreto legislativo 23.12.1997, n. 469 - Direttive
per lapplicazione degli articoli 4 e 5
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Premessa
I soggetti autorizzati allesercizio
dellattivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sono obbligati a fornire
al servizio pubblico, mediante collegamento in rete o su supporto magnetico, i dati
relativi alla domanda e alla offerta di lavoro di cui sono in possesso. Inoltre, i
medesimi devono fornire allautorita' concedente tutte le ulteriori informazioni da
questa richieste.
Lobbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il sistema informativo lavoro e' ribadito dallarticolo 11, comma 3 del D.Lgs. 469/97. Il comma 4, infine, prevede
per i medesimi soggetti la facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei
servizi di rete offerti dal SIL.
Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale dell8 maggio 1998
sono state emanate le disposizioni applicative di carattere generale, che per quanto
attiene agli obblighi di comunicazione e alla facolta' di accesso ai dati sono contenute
negli articoli 4 e 5.
Limpianto normativo e' finalizzato allobiettivo di inserire e diffondere in un
sistema di rete nazionale sia le ricerche di personale da parte delle imprese che le
candidature dei lavoratori, con la duplice finalita' di assicurare da un lato la massima
diffusione delle occasioni di lavoro e delle disponibilita' dei lavoratori,
dallaltro di consentire una migliore conoscenza delle loro caratteristiche
quantitative e qualitative.
Quanto sopra senza vincoli e pregiudizi per la libera attivita' di mediazione, dal momento
che le informazioni immesse nel sistema saranno trattate con modalita' tali da assicurare
che il contatto tra impresa e lavoratore possa avvenire esclusivamente per il tramite
dellagenzia che ha richiesto la diffusione.
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Obblighi di comunicazione
Si reputa utile procedere ad un breve esame
della normativa contenuta negli articoli 4 e 5 del D.M. 8 maggio 1998 che in
via generale disciplina gli obblighi di comunicazione, secondo le varie tipologie:
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Ricerca di personale
Il 1° comma del citato articolo 4 si
riferisce alle comunicazioni relative alle ricerche di personale,
disponendo che i soggetti autorizzati allesercizio dellattivita' di mediazione
ottemperino allobbligo di comunicare al Sistema Informativo Lavoro, entro 48 ore dal
ricevimento, i dati relativi alla ricerca medesima.
La norma attribuisce allo scrivente ufficio il compito di stabilire con quali modalita' e
in quale formato i dati dovranno essere inviati. Al riguardo e' stata predisposta una
scheda "ricerca di personale", disponibile su supporto informatico
(floppy disk), su Internet ed in modalita' client/server. In alternativa, su richiesta dei
soggetti autorizzati allattivita' di mediazione, verra' predisposta la possibilita'
di inviare i dati secondo un formato di scambio definito da questo ufficio. Le concrete modalita' cui attenersi sono piu' dettagliatamente illustrate nellallegato A,
contenente note operative e tecniche per un agevole assolvimento dellobbligo.
La scheda di ricerca di personale viene inserita nella Banca Dati EolMed e
diffusa in forma anonima, vale a dire indicando solo la provincia ove e' ubicata la sede
del datore di lavoro ed i dati relativi al profilo professionale richiesto. Con la
pubblicazione saranno fornite tutte le informazioni utili affinche' il candidato possa
rivolgersi allagenzia che ha effettuato linserzione.
La disattivazione della ricerca avviene nei
seguenti casi:
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a seguito di comunicazione da parte dellagenzia che la
stessa e' stata soddisfatta ovvero ritirata;
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automaticamente, decorsi tre mesi dalla data di inserimento o
modifica;
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quando la stessa pervenga con lindicazione di gia'
soddisfatta.
Per effettuare tutte le predette
comunicazioni in ordine allesito della ricerca di personale, le agenzie dovranno
avvalersi della medesima scheda "ricerca di personale". Anche in tal caso le
concrete modalita' di effettuazione della comunicazione sono illustrate nel documento
allegato A.
2. Candidature dei
lavoratori
Anche le candidature dei lavoratori, raccolte
dai soggetti autorizzati alla mediazione, devono essere inviate al Sistema Informativo
Lavoro, utilizzando la scheda "lavoratore". Il termine per la comunicazione e' fissato in giorni cinque dallavvenuta raccolta.
Le schede pervenute sono inserite nella Banca Dati EolMed e diffuse su tutto
il territorio nazionale; la diffusione avviene sempre in forma anonima, vale a dire
indicando solamente i dati sulla professionalita', leta' e la provincia di residenza
del lavoratore.. Anche in tal caso saranno fornite le informazioni utili affinche' il
lavoratore possa essere contattato per il tramite dellagenzia.
Le schede dei lavoratori vengono disattivate
nei seguenti casi:
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a seguito di comunicazione da parte dellagenzia;
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automaticamente, decorsi sei mesi dallattivazione, salvo
richiesta di conferma per ulteriori sei mesi.
3. Dati di sintesi
Il corretto assolvimento degli obblighi
richiamati ai punti 1 e 2 rende superfluo ladempimento previsto dall articolo
4, comma 3, del D.M. 8 maggio 1998, in quanto il sistema informativo dispone di tutti i
dati per elaborare statistiche in ordine alla struttura ed allandamento della
domanda e dellofferta di lavoro.
Lamministrazione, tuttavia, si riserva di richiedere, definendo le opportune modalita' operative, eventuali ulteriori notizie ritenute necessarie per il buon andamento
del servizio e per le politiche attive del lavoro.
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Accesso alle banche dati del SIL
In attuazione di quanto previsto
dallarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il
citato D.M. 8 maggio 1998 ribadisce che i soggetti autorizzati allesercizio della
mediazione hanno facolta' di accesso alle banche dati e si possono avvalere dei servizi di
rete forniti dal Sistema Informativo Lavoro. Tale facolta' e' riconosciuta anche alle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nei confronti delle quali valgono, limitatamente
a questo aspetto, le indicazioni della presente circolare.
In particolare, si fa riferimento alle banche dati costituite nellambito dei servizi
per lincontro tra domanda e offerta di lavoro ed a quelle costituite dai servizi di
collocamento gestiti dalle sezioni circoscrizionali per limpiego e per il
collocamento in agricoltura e dai rispettivi recapiti.
E possibile, altresi', laccesso alle banche dati disponibili presso le
direzioni provinciali e regionali del lavoro, nellambito della gestione delle liste
dei lavoratori in mobilita' (ex lege 223/91) e dei lavoratori italiani disponibili a
lavorare allestero.
Al riguardo si precisa che il Garante per la protezione dei dati personali, con nota n.
612 del 17 febbraio 1999, ha chiarito che, in virtu' della regolamentazione contenuta nel
D.Lgs. 469/97 ed integrata dalle disposizioni attuative del decreto ministeriale 8 maggio
1998, la facolta' di accesso alle banche dati da parte delle imprese di fornitura di
lavoro temporaneo e dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di
lavoro rende lecito il trattamento dei dati personali, anche nelle modalita' della
comunicazione e della diffusione. In particolare in questo caso risulta operante la
fattispecie prevista dallarticolo 27, comma 3, della legge n. 675/96.
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Modalita' di accesso
Laccesso alle banche dati e' consentito previa convenzione, da stipularsi con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ovvero con le Regioni e gli enti locali, che in attuazione del decreto
legislativo n. 469/97 dovranno assicurare i servizi di collocamento, di preselezione ed
incontro domanda/offerta di lavoro.
In attesa delleffettivo conferimento delle funzioni, della riorganizzazione dei
servizi e del completamento del sistema informativo lavoro, secondo le previsioni del
citato decreto legislativo, sono attualmente disponibili le banche dati gestite dai
sistemi NetLabor, ErgOnLine ed EolMed.
Pertanto, i soggetti autorizzati allattivita' di mediazione, che nellimmediato
sono interessati ad usufruire di tali servizi, potranno esercitare tale facolta',
stipulando la apposita convenzione con lo scrivente ufficio (articolo 11, comma 4, D.Lgs.)
n. 469/97 ed articolo 5, D.M. 8 maggio 1998). Con tale convenzione saranno definite in
concreto le modalita' di accesso alle banche dati, specificando la tipologia di servizio
richiesto, le modalita' di erogazione, nonche' i correlativi diritti ed obblighi.
Laccesso, a seconda delle diverse banche dati, puo' consistere nella possibilita' di
inserimento, modifica, consultazione, ricerca e selezione dei dati.
In virtu' dellarticolo 5, comma 2, del citato D.M. 8 maggio 1998, laccesso
alle banche dati del SIL e' gratuito fino allemanazione di un successivo decreto
ministeriale che dovra' definire prezzi, cambi e tariffe da applicare (Art. 11, comma 4,
D.Lgs. 469/97).
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Sistema NetLabor
Dalla banche dati costituite con la procedura
NetLabor e' possibile estrarre elenchi selettivi, utilizzando molteplici parametri che
consentono di selezionare i lavoratori secondo le caratteristiche qualitative. A titolo di
esempio si indicano alcune delle estrazioni possibili:
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Dati anagrafici e cittadinanza
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Dati sulla formazione scolastica e professionale
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Tipologie di fasce deboli
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Dati relativi ai cittadini extracomunitari
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Dati sulle particolari disponibilita' lavorative
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Dati sulla professionalita' e sulle esperienze maturate
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Dati relativi a categorie beneficiarie di agevolazioni
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Dati relativi ai lavoratori dello spettacolo
La procedura
NetLabor, allo stato attuale,
non consente consultazioni in linea tramite collegamenti remoti, pertanto laccesso
ai dati dovra' avvenire per il tramite degli sportelli degli uffici che gestiscono le
banche dati (Direzioni provinciali e regionali lavoro, Sezioni circoscrizionali per
limpiego ed il collocamento in agricoltura). Lamministrazione provvedera' a
pubblicare ed aggiornare sul proprio sito Internet (www.minlavoro.it) lelenco degli uffici presso cui
il sistema NetLabor e' attivato.
Lagenzia interessata, pertanto, potra' prendere contatto direttamente con gli uffici
periferici, esibendo la convenzione stipulata con il Ministero del lavoro, al fine di
ottenere i dati richiesti su supporto magnetico o cartaceo.
3. Sistema
ErgOnLine
Il sistema ErgOnLine e' costituito da una
banca dati contenente i curricula delle persone alla ricerca attiva di un lavoro, inseriti
tramite gli sportelli autorizzati, ovvero direttamente dagli interessati tramite Internet.
Laccesso, che consente le attivita' di inserimento e modifica curriculum,
consultazione e ricerca avanzata sulla banca dati, e' possibile con le seguenti modalita':
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lagenzia puo' richiedere di essere abilitata quale
sportello Ergonline, in modalita' client/server, mediante convenzione con questo ufficio;
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il servizio e' viceversa disponibile in forma libera per il
solo inserimento e modifica del curriculum su Internet (http://ergonline.minlavoro.it)
4.
Sistema EolMed
Il sistema EolMed e' costituito dalle
seguenti banche dati:
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EolMed candidature : contiene informazioni essenziali sui
lavoratori in cerca di impiego, che hanno richiesto i servizi di mediazione tramite i
servizi pubblici o le agenzie autorizzate.
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EolMed ricerca di personale : contiene informazioni sulle
ricerche di personale attivate tramite i servizi pubblici o le agenzie autorizzate.
Laccesso alle banche dati del sistema
EolMed, per quanto attiene le funzioni di inserimento, modifica dati e ricerca avanzata, e' consentito solo ai soggetti autorizzati allesercizio dellattivita' di
mediazione ed alle societa' di fornitura di lavoro temporaneo, previa stipula della
convenzione e rilascio dei codici di accesso da parte di questo ufficio.
Al fine di garantire la massima diffusione delle opportunita' di lavoro e delle disponibilita' dei lavoratori, la consultazione, visualizzazione e stampa a video dei dati
sono liberamente disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://eolmed.minlavoro.it
D. Disposizioni finali
Lobbligo di comunicazione da parte dei
soggetti autorizzati allattivita' di mediazione decorre dalla data di rilascio dei
codici di accesso alle banche dati Eolmed e riguarda le candidature e le ricerche di
personale raccolte a partire dal 1° luglio 1999.
Al momento della richiesta di rilascio dei codici di accesso i soggetti autorizzati
dovranno dichiarare a questo ufficio il numero di candidature e di ricerche di personale
eventualmente raccolte e registrate nella propria banca dati nel periodo antecedente,
restando nella loro discrezionale valutazione la scelta di inserirle, anche gradualmente,
nel sistema Eolmed una volta verificatane lattualita'.
Per quanto concerne la stipula della convenzione per laccesso alle banche dati del
SIL, i soggetti autorizzati allattivita' di mediazione e le societa' di fornitura di
lavoro temporaneo, che ne abbiano interesse, inoltreranno richiesta scritta al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati,
Vicolo dAste, n. 12, 00159 Roma.
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Controlli
Secondo quanto previsto
dallarticolo 2 del citato D.M. 8 maggio 1999, la vigilanza ed il controllo sul
corretto esercizio dellattivita' di mediazione, tra cui rientra ladempimento
degli obblighi di comunicazione, e' esercitato da questo Ministero per il tramite delle
Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
Le Direzioni regionali del lavoro, oltre ad assicurare il necessario coordinamento della
richiamata azione di vigilanza da parte delle Direzioni provinciali, adotteranno ogni
utile iniziativa per fornire la massima assistenza ai soggetti interessati, sia per
rendere piu' agevole lassolvimento degli obblighi, sia per garantire il diritto di
accesso alle banche dati. A tal fine questo ufficio provvedera' a trasmettere, con la
massima tempestivita', copia delle convenzioni stipulate e resta disponibile per qualsiasi
chiarimento in ordine alla loro corretta applicazione.
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Conclusioni
La realizzazione di un sistema informativo,
che realizzi una rete nazionale dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro
pubblici e privati, e' appena in fase di avvio.
E in corso, peraltro, il conferimento delle funzioni in materia di mercato del
lavoro alle regioni ed agli enti locali, che stanno avviando il processo di costruzione di
nuovi servizi regionali allimpiego.
Queste prime direttive, pertanto, si collocano in un contesto in piena evoluzione, sia
funzionale che organizzativa.
Gli obiettivi che si intendono perseguire in questa prima fase sono, da un lato, quello di
consentire il normale avvio dellattivita' da parte dei soggetti autorizzati,
dallaltro, di attuare una fase di osservazione per raccogliere utili indicazioni in
vista dellentrata a regime del sistema informativo lavoro.
Per tali ragioni, mentre si richiede a tutti i soggetti interessati di far pervenire
osservazioni e suggerimenti per una migliore organizzazione del servizio, si fa riserva di
fornire ulteriori indicazioni con il progressivo ampliamento delle banche dati e lo
sviluppo di servizi di rete piu' evoluti e completi.
Il dirigente generale
f.to Dott. Sergio Rosato
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