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D.M. 29 novembre 1999 Regolamentazione del lavoro temporaneo nel settore dei trasporti
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196; Riscontrato che non e' intervenuta la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui puo' essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del predetto comma, per le imprese aderenti a Federtrasporti; Considerato che per aziende del medesimo settore autoferrotranvieri e' vigente l'accordo Interconfederale Confindustria, al quale la Federtrasporti non aderisce; Vista la convocazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale fatta alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettivamente firmatarie del contratto in oggetto in data 21 luglio 1999; Vista l'intesa preliminare sottoscritta in data 26 luglio 1999 in cui le parti si sono impegnate a raggiungere l'accordo sulla materia in oggetto entro e non oltre la data del 31 ottobre 1999; Preso atto della mancata definizione dell'intesa nel settore dei trasporti per le aziende aderenti alla Federtrasporti-Cispel; Considerato che e' trascorso il periodo stabilito nell'intesa preliminare suddetta e sono comunque trascorsi i termini previsti dall'art. 11, comma 4 della legge n. 196/1997; Decreta:
1. Ambito di applicazione. 1. In via sperimentale, sino all'intervento dei contratti collettivi nazionali, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lettera b) e c) della legge 24 giugno 1997, n. 196, puo' essere concluso, nelle imprese aderenti a Federtrasporti-Cispel, anche per l'aumento delle attivita', nei seguenti casi:
2. Percentuali ammesse alla fornitura. 1. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'articolo precedente non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 2. In alternativa e' consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. |