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D.M. 31 maggio 1999

Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1,co. 4,  L. 24.6.1997, n. 196

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

 

Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica

speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

Considerato che le attivita' lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

Considerata la necessita' di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano

un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per

alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

Considerata altresi' la necessita' di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una

sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunita' di accertamenti sanitari anche dopo

la cessazione dell'attivita' lavorativa;

 

Decreta:

 

Art. 1. Campo di applicazione.

 

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle

richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

 

Art. 2. Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio.

 

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:

recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attivita' subacquea;

manipolazione di materie esplodenti in attivita' di produzione, deposito e trasporto.

 

Art. 3. Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.

 

1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:

  • agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

  • amianto;

  • cloruro di vinile monomero;

  • 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;

  • radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.