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D.M. 31 maggio 1999 Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1,co. 4, L. 24.6.1997, n. 196 |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo; Considerato che le attivita' lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia; Considerata la necessita' di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa; Considerata altresi' la necessita' di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunita' di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa;
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2. Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio.
1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose: recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attivita' subacquea; manipolazione di materie esplodenti in attivita' di produzione, deposito e trasporto.
Art. 3. Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.
1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
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