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DECRETO 3 settembre 1997, n. 382. Regolamento concernente le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio di attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. (G.U. n. 257 del 04.11.1997) |
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Art. 1. 1. Le societa' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. I, anche a mezzo raccomandata, la domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2. 1. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorita' indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve contenere la dichiarazione che la societa' esercitera' la predetta attivita' nel rispetto delle modalita' di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' della successiva regolamentazione emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 3. 1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
2. Eventuali modifiche inerenti la documentazione prescritta dovranno essere presentate all'ufficio, con le medesime modalita' entro trenta giorni.
Art. 4 1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, rilascia, acquisito il parere della commissione centrale per l'impiego e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della medesima legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Le societa' autorizzate all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 5. 1. Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo, la societa' potra' richiedere direttore generale per l'impiego l'autorizzazione definitiva, fornendo idonea documentazione circa il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successiva regolamentazione emenata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 6. 1. Il presente regolamento entrera' in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e la relativa procedura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di osservare. |