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L.
23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione
del servizio sanitario nazionale
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INDICE
TITOLO
I - Il servizio sanitario nazionale *
Capo I -
Principi ed obiettivi *
1. (I principi) *
2. (Gli
obiettivi) *
Capo II -
Competenze e strutture *
3.
(Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie) *
4. (Uniformita'
delle condizioni di salute sul territorio nazionale) *
5. (Indirizzo e
coordinamento delle attivita' amministrative regionali) *
6. (Competenze
dello Stato) *
7. (Funzioni
delegate alle regioni) *
8. (Consiglio
sanitario nazionale) *
9. (Istituto
superiore di sanita') *
10.
(L'organizzazione territoriale) *
11. (Competenze
regionali) *
12. (Attribuzione
delle province) *
13. (Attribuzione
dei comuni) *
14. (Unita'
sanitarie locali) *
15. (Struttura e
funzionamento delle unita' sanitarie locali) *
16. (Servizi
veterinari) *
17. (Requisiti e
struttura interna degli ospedali) *
18. (Presidi e
servizi multizonali) *
Capo III -
Prestazioni e funzioni *
19. (Prestazioni
delle unita' sanitarie locali) *
20. (Attivita' di
prevenzione) *
21.
(Organizzazione dei servizi di prevenzione) *
22. (Presidi e
servizi multizonali di prevenzione) *
23. (Delega per
la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro) *
24. (Norme in
materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di
omologazioni) *
25. (Prestazioni
di cura) *
26. (Prestazioni
di riabilitazione) *
27. (Strumenti
informativi) *
28. (Assistenza
farmaceutica) *
29. (Disciplina
dei farmaci) *
30. (Prontuario
farmaceutico) *
31. (Pubblicita'
ed informazione scientifica sui farmaci) *
32. (Funzioni di
igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria) *
33. (Norme per
gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori) *
34. (Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale) *
35. (Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale) *
36. (Termalismo
terapeutico) *
37. (Delega per
la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini
del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante) *
38. (Servizio di
assistenza religiosa) *
39. (Cliniche
universitarie e relative convenzioni) *
40. (Enti di
ricerca e relative convenzioni) *
41. (Convenzioni
con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica) *
42. (Istituti di
ricovero e di cura a carattere scientifico) *
43.
(Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie) *
44. (Convenzioni
con istituzioni sanitarie) *
45. (Associazioni
di volontariato) *
46. (Mutualita'
volontaria) *
Capo IV -
Personale *
47. (Personale
dipendente) *
48. (Personale a
rapporto convenzionale) *
Capo V -
Controlli, contabilita' e finanziamento *
49. (Controlli
sulle unita' sanitarie locali) *
50. (Norme di contabilita') *
51.
(Finanziamento del servizio sanitario nazionale) *
52.
(Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979) *
TITOLO II -
Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale *
53. (Piano
sanitario nazionale) *
54. (Primo piano
sanitario nazionale) *
55. (Piani
sanitari regionali) *
56. (Primi piani
sanitari regionali) *
57. (Unificazione
dei livelli delle prestazioni sanitarie) *
58. (Servizio
epidemiologico e statistico) *
59.
(Riordinamento del Ministero della sanita') *
60. (Costituzione
del Consiglio sanitario nazionale) *
61. (Costituzione
delle unita' sanitarie locali) *
62.
(Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie
infettive e diffusive) *
63.
(Assicurazione obbligatoria) *
TITOLO III -
Norme transitorie e finali *
64. (Norme
transitorie per l'assistenza psichiatrica) *
65.
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni gia' di
pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi) *
66.
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni gia' di
pertinenza di enti locali) *
67. (Norme per il
trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie
soppresse) *
68. (Norme per il
trasferimento del personale di enti locali) *
69. (Entrate del
fondo sanitario nazionale) *
70. (Scorporo dei
servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento
dell'Associazione) *
71. (Compiti
delle Associazioni di volontariato) *
72. (Soppressione
dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC -) *
73.
(Trasferimento di personale statale addetto alle attivita' di prevenzione e di
sicurezza del lavoro) *
74. (Indennita'
economiche temporanee) *
75. (Rapporto con
gli enti previdenziali) *
76. (Modalita'
transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia) *
77. (Liquidazione
degli enti soppressi e ripiano delle loro passivita') *
78. (Norme
fiscali) *
79. (Esercizio
delle deleghe legislative) *
80. (Regioni a
statuto speciale) *
81. (Assistenza
ai mutilati e agli invalidi civili) *
82. (Variazioni
al bilancio dello Stato) *
83. (Entrata in
vigore della legge) *
Note *
L.
23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione
del servizio sanitario nazionale
TITOLO
I - Il servizio sanitario nazionale
Capo
I - Principi ed obiettivi
(I principi)
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettivita' mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della
salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana. Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal
complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita'
destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o
sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei
confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete
allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il
collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti
gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore
sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e
della collettivita'. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti
dalla presente legge.
(Gli
obiettivi)
Il
conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato
mediante:
1)
la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunita';
2)
la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di
lavoro;
3)
la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata;
4)
la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e
psichica;
5)
la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro;
6)
l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale
per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione
e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro
alimentazione integrata e medicata;
7)
una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e
distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta
ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la economicita' del
prodotto;
8)
la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento scientifico
culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Il
servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a)
il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del
paese;
b)
la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro
organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla
salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli
strumenti ed i servizi necessari;
c)
le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio
connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per
la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalita' perinatale ed
infantile;
d)
la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo l'attuazione dei
servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di
ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo
l'integrazione dei soggetti handicappati;
e)
la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
f)
la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere
le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g)
la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i
servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni
forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificita' delle misure
terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei
disturbati psichici;
h)
la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti
dell'atmosfera, delle acque e del suolo].
Capo
II - Competenze e strutture
(Programmazione
di obiettivi e di prestazioni sanitarie)
Lo
Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il
concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
La
legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere,
comunque, garantite a tutti i cittadini.
(Uniformita'
delle condizioni di salute sul territorio nazionale)
Con
legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie
di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative
sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1)
inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2)
igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3)
omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature
e di mezzi personali di protezione;
4)
tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5)
ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
6)
raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e
periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilita' delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di
natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di
lavoro, abitativi e nell'ambiente
esterno.
(Indirizzo
e coordinamento delle attivita' amministrative regionali)
La
funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle
regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche
con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad
esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Fuori
dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di
volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi
nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari
particolari.
Il
Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge
ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni.
In
caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle
funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il
Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi
reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni.
(Competenze
dello Stato)
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di
frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei
limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
b)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte
la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi
contro le epidemie e le epizoozie;
c)
la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e
l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialita' medicinali, i vaccini, gli
immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti
assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d)
la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le
attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e)
la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f)
l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e
dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a
contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g)
gli standars dei prodotti industriali;
h)
la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle
bevande alimentari;
i)
la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze
chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed
ecologico;
k)
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e
sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l)
il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi
limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m)
la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n)
l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o)
l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 519, ed alla presente legge;
p)
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le
norme previste dalla presente legge;
q)
la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la
conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per
l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle
professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r)
il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e
all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come
titolo nei concorsi stessi;
s)
gli ordini e i collegi professionali;
t)
il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e
la pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u)
la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le
quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento
e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o
di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di
zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli
additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v)
l'organizzazione sanitaria militare;
z)
i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il
Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
(Funzioni
delegate alle regioni)
E'
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente
articolo 6 lettera b);
b)
l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale ai
sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c)
i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e
delle altre sostanze pericolose;
d)
il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il
deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita'
ambientale;
e)
i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le
regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le
vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con il Ministero
della sanita'.
Il
Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla costituzione ed alla
conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di
medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze
particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e
parassitarie.
Le
regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante
sub-delega ai comuni.
In
relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera e dagli uffici
veterinari
di confine, di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti per
ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche
attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il piu'
efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b)
in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti
dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli
delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori,
prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio
della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga
all'articolo
34
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua
a partire dal 1°
gennaio
1981.
(Consiglio
sanitario nazionale)
E'
istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di
proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali
della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano
sanitario nazionale. Il Consiglio e' sentito obbligatoriamente in ordine ai
programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli
di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma
dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51,
nonche' alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla
programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria alle esigenze
del servizio sanitario nazionale.
Esso
predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il
Ministro della sanita' riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il
Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', per la durata di un
quinquennio, e' presieduto dal Ministro della sanita' ed e' composto:
a)
da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione
Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un
rappresentante della provincia di Bolzano;
b)
da tre rappresentanti del Ministero della sanita' e da un rappresentante per
ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica
istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica;
agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da
un rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica;
c)
dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', dal direttore dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentativita' e
competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.
Per
ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalita' sopra
previste, un membro supplente che subentra in caso di assistenza o impedimento
del titolare.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente. L'articolazione in
sezioni, le modalita' di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio
sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentito il
Consiglio stesso.
(Istituto
superiore di sanita')
L'Istituto
superiore di sanita' e' organo tecnico-scientifico del
servizio
sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia
scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanita' e collabora con le unita'
sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di
queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attivita' di
consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere
g), k), m) e n). Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto
superiore di sanita' sono disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto
per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di accedere
agli impianti produttivi nonche' ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli
accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973,
n. 519 (7/a). Tale facolta' e' inoltre consentita all'Istituto su richiesta
delle regioni.
L'Istituto,
in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanita', organizza,
in collaborazione con le regioni, le universita' e le altre istituzioni
pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in
materia di sanita' pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del
personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna
periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle
caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione
del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i
propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono
approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attivita' di
ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle
altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati
a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico. [Con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, verranno
determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanita']
(L'organizzazione
territoriale)
Alla
gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unita' sanitarie
locali.
L'unita'
sanitaria locale e' il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei
comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane i quali in un ambito
territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale
di cui alla presente legge.
Sulla
base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o
le comunita' montane articolano le unita' sanitarie locali in distretti sanitari
di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di
primo livello e di pronto intervento.
(Competenze
regionali)
Le
regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le
leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a)
coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori
economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle
regioni;
b)
unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando
la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c)
assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le
regioni svolgono la loro attivita' secondo il metodo della programmazione
pluriennale e della piu' ampia partecipazione democratica, in armonia con le
rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di
sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli
enti locali, delle universita' presenti nel territorio regionale, delle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli
operatori della sanita', nonche' degli organi della sanita' militare
territoriale competenti.
Con
questi ultimi le regioni possono concordare:
a)
l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili
nei casi di calamita', epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b)
l'uso dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali al fine di
contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le
regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di
gestione dei servizi sociali.
All'atto
della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni
provvedono altresi' ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di
altre unita' di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
(Attribuzione
delle province)
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle
province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione
dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni
territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.
(Attribuzione
dei comuni)
Sono
attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed
alle regioni.
I
comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o
associata mediante le unita' sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di
ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale.
I
comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile
1976, n. 278, e alle leggi regionali, la piu' ampia partecipazione degli
operatori della sanita', delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei
rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio
1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attivita' delle unita' sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi
sanitari, nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza alle finalita' del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari
triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini
dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unita' sanitaria locale, la
partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli
servizi.
(Unita'
sanitarie locali)
L'ambito
territoriale di attivita' di ciascuna unita' sanitaria locale e' delimitato in
base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti,
tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della
zona.
Nel
caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine
di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono
consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu' ristretti.
Nell'ambito
delle proprie competenze, l'unita' sanitaria locale provvede in particolare:
a)
all'educazione sanitaria;
b)
[all'igiene dell'ambiente];
c)
alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d)
alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla
tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e)
all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado;
f)
all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
g)
alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive;
h)
all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i)
all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e
domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l)
all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m)
alla riabilitazione;
n)
all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o)
all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
p)
alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali
all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso
veterinario;
q)
agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale
spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai
servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
(Struttura
e funzionamento delle unita' sanitarie locali)
L'unita'
sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, e' una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunita'
montane.
Organi
della unita' sanitaria locale sono:
1)
l'assemblea generale;
2)
il comitato di gestione e il suo presidente;
3)
il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal
Ministro del tesoro e uno dalla regione.
La
legge regionale disciplina i compiti e le modalita' di funzionamento del collegio.
Il
collegio dei revisori e' tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50,
secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle unita' sanitarie locali da trasmettere alla
regione e ai Ministeri della sanita' e del tesoro.
L'assemblea
generale e' costituita:
a)
dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale
coincide con quello del comune o di parte di esso;
b)
dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi
dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni
associati;
c)
dall'assemblea generale della comunita' montana se il suo ambito territoriale
coincide con quello dell'unita' sanitaria locale. Qualora il territorio dell'unita' sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunita' montana, l'assemblea sara' integrata da rappresentanti di tali comuni.
In
armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune puo' stabilire
forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attivita' delle unita' sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello
delle circoscrizioni puo' attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli
sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea
generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente
articolo e' formata da rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri
di proporzionalita'. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge
regionale.
La
legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei
singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei
comuni.
L'assemblea
generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il
proprio presidente.
Il
comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unita'
sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti
consuntivi, dei piani e programmi che impegnino piu' esercizi, della pianta
organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal
comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
Le
competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite
rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunita' montana, quando il
territorio di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria
locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il
funzionamento delle unita' sanitarie locali e loro servizi e, in particolare
per:
1)
assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unita' sanitaria
locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche
mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
2)
prevedere un ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale, articolato
distintamente per le responsabilita' sanitaria ed amministrativa e collegiale
preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di
direzione dell'unita' sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma
del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalita' e di esperienza in materia di tutela della salute e di
organizzazione sanitaria;
3)
predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unita' sanitarie locali,
secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4)
emanare il regolamento organico del personale dell'unita' sanitaria locale e le
piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme
di cui all'articolo 47;
5)
predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali
di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni
interessati. Il segretario della comunita' montana assolve anche alle funzioni
di segretario per gli atti svolti dalla comunita' montana in funzione di unita'
sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo.
La
legge regionale stabilisce altresi' norme per la gestione coordinata ed
integrata dei servizi dell'unita' sanitaria locale con i servizi sociali
esistenti nel territorio.
(Servizi
veterinari)
La
legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a
livello regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale o in un ambito
territoriale piu' ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini
produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della
dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e
di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della
produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi,
della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine
animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e
ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
(Requisiti
e struttura interna degli ospedali)
Gli
stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie locali, dotate
dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio
1968, n. 132. Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria
disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in
dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi
ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti
territoriali, nonche' a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base
della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di
gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della
presente legge.
(Presidi
e servizi multizonali)
La
legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi
e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalita'
specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche,
svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. La stessa
legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente
comma alla unita'
sanitaria
locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per
definire:
a)
il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con
quelli delle unita' sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b)
gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c)
la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione
generale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
d)
la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente
per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche
esigenze della gestione.
Capo
III - Prestazioni e funzioni
(Prestazioni
delle unita' sanitarie locali)
Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di
cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione
i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
3. Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del
luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli
utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi
periodicamente aggiornati presso l'unita' sanitaria locale nel cui territorio
hanno la residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o
in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale,
ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale. I militari hanno
diritto di accedere ai servizi di assistenza delle localita' ove prestano
servizio con le modalita' stabilite nei regolamenti di sanita' militare. Gli
emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai
servizi di assistenza della localita' in cui si trovano.
(Attivita'
di prevenzione)
Le attivita' di prevenzione comprendono:
a)
la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il
rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo
4, nonche' al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e
verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o
utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
funzioni definite dall'articolo 14;
b)
la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche
a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che
tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta
gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le
rappresentanze sindacali;
c)
l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al
risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di
legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del
primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
d)
la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare
le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche
tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e)
la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a
prevenirne l'insorgenza;
f)
la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali
e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente
sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e
dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio
delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita'
sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la
tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri
servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo
articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche
e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli
interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare
la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla particolarita' del
lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base
di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il
datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o accordi
collettivi applicati nell'unita' produttiva.
(Organizzazione
dei servizi di prevenzione)
In
relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita' sanitaria locale
sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti
dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo
sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto
dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per
la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di
medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno
delle unita' produttive.
In
applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente
della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria locale,
nonche' ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi
delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in
relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate
relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al
personale di cui al comma precedente e' esteso il potere d'accesso attribuito
agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonche' la facolta' di
diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro
i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni
di cui al terzo comma, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale
che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il
presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
(Presidi
e servizi multizonali di prevenzione)
La
legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti
industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e
di lavoro a domicilio:
a)
individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi
multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b)
definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e
servizi multizonali;
c)
prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene
ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria
locale.
I
presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel territorio sono ubicati, secondo le modalita'
di cui all'articolo 18.
(Delega
per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro)
Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del
Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e
foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre
alle dipendenze del Ministro della sanita'. Nel suo organo di amministrazione,
sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi
programmi di attivita' sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio
della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per
tutte le attivita' tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che
riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro;
b)
prevedere le attivita' di consulenza tecnico-scientifica che competono
all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori
del lavoro e della produzione.
All'istituto
sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di
elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in
stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali,
delle attrezzature e dei processi produttivi, nonche' di determinazione dei
criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della
omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi
personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto
svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attivita' di
consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere
g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza
dello Stato e collabora con le unita' sanitarie locali tramite le regioni e con
le regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le
consulenze necessarie per l'attivita' dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate
nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 5. L'Istituto ha facolta' di accedere nei luoghi di lavoro per
compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, e' inoltre consentito, su
richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente
comma.
L'Istituto
organizza la propria attivita' secondo criteri di programmazione. I programmi di
ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni
sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
L'Istituto,
anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto
collegamento con l'Istituto superiore di sanita' e coordina le sue attivita' con
il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia
nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca
delle universita' e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a
collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di
riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresi' i collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le
qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la
sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarieta' della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari.
L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei
servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali.
L'Istituto
provvede altresi' ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli
incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad
omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero
dell'interno. Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti
le attivita' connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
(Norme
in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di
omologazioni)
Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del
Ministro della sanita' con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in
materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, nonche' in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della
produzione al fine di garantire la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori,
secondo i principi generali indicati nella presente legge.
L'esercizio
della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1)
assicurare l'unitarieta' degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di
lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri
organismi internazionali riconosciuti;
2)
prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante
aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze
derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3)
prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione
antinfortunistica e prevenzionale;
4)
prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di eta' per attivita' e
lavorazioni che presentino particolare rischio, nonche' le cautele alle quali
occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5)
definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli
accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonche' di salute
dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni
epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto
salute-ambiente di lavoro;
6)
stabilire:
-
gli obblighi e le responsabilita' per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine
utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza,
dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature,
prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche
domestico;
-
i criteri e le modalita' per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla
precedente lettera a);
7)
stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al
fine di consentirne l'agibilita', nonche' l'obbligo di notifica all'autorita'
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di
modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attivita'
lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8)
prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo
in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro,
in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la
determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9)
stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10)
stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento,
sia interno che esterno, derivante da fattori di nocivita' chimici, fisici e
biologici;
11)
indicare i criteri e le modalita' per procedere, in presenza di rischio grave ed
imminente, alla sospensione dell'attivita' in stabilimenti, cantieri o reparti o
al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie,
attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocivita' o
di rischio accertate;
12)
determinare le modalita' per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego
di sostanze e di prodotti pericolosi;
13)
prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole
lavorazioni che comportino rischi specifici;
14)
stabilire le modalita' per la determinazione e per l'aggiornamento dei
valori-limite dei fattori di nocivita' di origine chimica, fisica e biologica di
cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli
impianti;
15)
prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli
ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle
piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti
di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16)
prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione
preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di
sicurezza del lavoro;
17)
garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e
quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del
lavoro;
18)
definire per quanto concerne le omologazioni:
a)
i criteri direttivi, le modalita' e le forme per l'omologazione dei prototipi di
serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente
numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine
di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
b)
i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c)
le procedure e le metodologie per i controlli di conformita' dei prodotti al
tipo omologato. Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di
inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in
relazione alla gravita' delle violazioni e comportanti comunque, nei casi piu'
gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni. Sono
escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni
relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello
Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e
all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonche' le norme in
materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e
degli aeromobili.
(Prestazioni
di cura)
Le
prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica,
infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche,
pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma
ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza
medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale dipendente o
convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie
locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del medico di fiducia
deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.
Il
rapporto fiduciario puo' cessare in ogni momento, a richiesta dell'assistito o
del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
Le
prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica
strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i
presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge.
Le
stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da
ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge.
L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre
giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di
accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unita' sanitaria locale rilascia
immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.
L'autorizzazione
non e' dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base
alla normativa vigente, e' a totale carico dell'assistito
Nei
casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a
particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato
soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto
comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture
convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone sulla richiesta la
relativa annotazione.
Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni
urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture. Le
prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente
in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.
I
presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai
requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione
funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il
territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma
dell'art. 5 della presente legge.
L'assistenza
ospedaliera e' prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri
istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza
dell'utente. Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al
ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la
legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano
sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il ricovero in ospedali
pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta
specializzazione ubicate fuori del proprio territorio,
nonche'
i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza
indiretta.
(Prestazioni
di riabilitazione)
Le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque
causa, sono erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio
direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella
regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite
con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 3. Con decreto del Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un
nomenclatore-tariffario
delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.
(Strumenti
informativi)
Le unita' sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto
sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici
principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a
trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unita'
sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto
sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla
visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanita'
militare gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il
libretto e' custodito dall'interessato o da chi esercita la potesta' o la tutela
e puo' essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della
protezione della salute dell'intestatario.
Con
decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le
indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle
condizioni di vita e di lavoro.
Con
lo stesso provvedimento sono determinate le modalita' per la graduale
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi
nati.
Con
decreto del Ministro della sanita', sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente
rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i
criteri in base ai quali, con le modalita' di adozione e di gestione previste
dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per
tutto il territorio nazionale.
I
dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo
comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo
epidemiologico dall'Istituto superiore di sanita' oltre che per l'aggiornamento
ed il miglioramento dell'attivita' sanitaria da parte delle unita' sanitarie
locali, delle regioni e del Ministero della sanita'.
(Assistenza
farmaceutica)
L'unita'
sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui
sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte
convenzionate secondo i criteri e le modalita' di cui agli articoli 43 e 48.
Gli
assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su
presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati
galenici e di specialita' medicinali compresi nel prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale. L'unita' sanitaria locale, i suoi presidi e
servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti
convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare
direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la
distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e
per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi
sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del
restante materiale sanitario da parte delle unita' sanitarie locali e dei loro
presidi e servizi, nonche' il coordinamento dell'attivita' delle farmacie
comunali con i servizi dell'unita' sanitaria locale.
(Disciplina
dei farmaci)
La
produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri
coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione
sociale del farmaco e con la prevalente finalita' pubblica della produzione.
Con
legge dello Stato sono dettate norme:
a)
per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in
commercio dei farmaci, per i controlli di qualita' e per indirizzare la
produzione farmaceutica alle finalita' del servizio sanitario nazionale;
b)
per la revisione programmata delle autorizzazioni gia' concesse per le specialita' medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle
direttive della Comunita' economica europea;
c)
per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per
la valutazione dei costi;
d)
per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalita' della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e)
per la brevettabilita' dei farmaci;
f)
per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei
farmaci da banco;
g)
per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attivita' degli informatori scientifici;
h)
per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della
Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea
di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
(Prontuario
farmaceutico)
Il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con
proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale,
previa proposta di un comitato composto:
-
dal Ministro
della sanita', che lo presiede;
-
dal direttore
generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita';
-
dal direttore
dell'Istituto superiore di sanita';
-
dai direttori dei
laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanita';
-
da sette esperti
designati dal Ministro della sanita', scelti fra docenti universitari di
farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica
medica e fra medici e farmacisti
-
dipendenti o
convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale;
-
da un
rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
-
da due esperti di
economia sanitaria designati dal Ministro della sanita', su proposta del
Consiglio nazionale delle ricerche;
-
da cinque esperti
della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del
Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e
per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di
Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
Il
comitato di cui al precedente comma e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', ed e' rinnovato
ogni tre anni.
Il
prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai
principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicita' del prodotto, della semplicita' e chiarezza nella classificazione
dell'esclusione
dei prodotti da banco.
Il
Ministro della sanita' provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare
il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.
Fino
all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di
cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
(Pubblicita'
ed informazione scientifica sui farmaci)
Al
servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui
farmaci e di controllo sull'attivita' di informazione scientifica delle imprese
titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
E'
vietata ogni forma di propaganda e di pubblicita' presso il pubblico dei farmaci
sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di
quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.
Sino
all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui
all'articolo 29, il Ministro della sanita' determina con proprio decreto i
limiti e le modalita' per la propaganda e la pubblicita' presso il pubblico dei
farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli
obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive
in materia della Comunita' economica europea.
Il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le
proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le
osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanita' e
dagli istituti universitari e di ricerca, nonche' dall'industria farmaceutica,
predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci,
finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la
regolamentazione del predetto servizio e dell'attivita' degli informatori
scientifici.
Nell'ambito
del programma di cui al precedente comma, le unita' sanitarie locali e le
imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono
informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanita'.
Il
programma per l'informazione scientifica deve, altresi', prevedere i limiti e le modalita' per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.
(Funzioni
di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria)
Il
Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
La
legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria,
ivi comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico provinciale e del
veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o
consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu'
comuni e al territorio comunale.
Sono
fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria
o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attivita' di istituto delle forze
armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'.
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle
leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
(Norme
per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)
Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui
alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato
possono essere disposti dall'autorita' sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto
della dignita' della persona e dei diritti civili e politici, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con
provvedimento del sindaco nella sua qualita' di autorita' sanitaria, su proposta
motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori
sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove,
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi
devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi e' obbligato. L'unita' sanitaria locale opera
per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando
le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici
tra servizi e comunita'. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio,
l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque puo' rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento
con il quale e' stato disposto o prolungato il trattamento sanitario
obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo
stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
(Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)
La
legge regionale, nell'ambito della unita' sanitaria locale e nel complesso dei
servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi
a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e
riabilitative relative alla salute mentale.
Le
misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte
nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui
al primo comma.
Il
trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale puo' prevedere che le
cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli
stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le
circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un
medico della unita' sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a
quanto previsto nel presente comma.
Nei
casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli
ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura
all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti
anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuita' terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono
dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
(Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)
Il
provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore
dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il
giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti
gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al sindaco. In caso di
mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso
da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di
questo ultimo comune, nonche' al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo e' adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi,
ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei
casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il
settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio psichiatrico della unita' sanitaria locale e' tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il
ricovero, il quale ne da' comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario
di cui al comma precedente e' tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di
dimissione del ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione delle
condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresi'
la eventuale sopravvenuta impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da'
notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessita' il giudice
tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e
per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La
omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del
presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e
configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, il
reato di omissione di atti di ufficio. Chi e' sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal
giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza
del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco puo'
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che
dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale
le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso puo' essere presentato al tribunale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del
cancelliere, e' notificato alle parti nonche' al pubblico ministero.
Il
presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il
trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
Sulla
richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il
tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo
avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o
richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta a registrazione.
(Termalismo
terapeutico)
Le
prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi
presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonche'
presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi
dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei
limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme
stabilite con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 3.
La
legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli
stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione,
e favorisce altresi' la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre
aziende termali. [Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art.
83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni,
nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidita'
pensionabile in base agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in
presidi e servizi sanitari delle unita' sanitarie locali in cui sono ubicati e
sono disciplinati a norma dell'art. 18]. Le aziende termali gia' facenti
capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione
agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n.
641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unita' sanitarie locali
nel cui territorio sono ubicate.
La
destinazione agli enti locali delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale
delle suddette aziende dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
(Delega
per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai
cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante)
Il
Governo e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del
lavoro e della previdenza sociale, uno o piu' decreti aventi valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovra' essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la
tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi
compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo
di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attivita' lavorativa,
qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni
sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3;
b)
dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso
convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato
e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai contrattisti
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c)
dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per
gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma
dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unita' sanitaria locale di cui
fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano
salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone
aventi diritto all'assistenza stessa in virtu' di trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti
dall'Italia, nonche' in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro
il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta
del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile,
dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria
per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con
l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto
delle condizioni specifiche di detto personale.
(Servizio
di assistenza religiosa)
Presso
le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale e' assicurata
l'assistenza religiosa nel rispetto della volonta' e della liberta' di coscienza
del cittadino.
A
tal fine l'unita' sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di
assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti
per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorita'
religiose competenti per territorio.
39.
(Cliniche universitarie e relative convenzioni)
Fino
alla riforma dell'ordinamento universitario e della facolta' di medicina, per i
rapporti tra regioni ed universita' relativamente alle attivita' del servizio
sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Al
fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni
istituzionali, le regioni e l'universita' stipulano convenzioni per
disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:
1)
l'apporto nel settore assistenziale delle facolta' di medicina alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2)
l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina, per esigenze di ricerca e
di insegnamento, di idonee strutture delle unita' sanitarie locali e l'apporto
di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'universita'.
Tali
convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui
al terzo comma dell'articolo 11.
Con
tali convenzioni:
a)
saranno indicate le strutture delle unita' sanitarie locali da utilizzare ai
fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneita'
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e della sanita';
b)
al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attivita' didattica e di
ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facolta'
di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di
altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le
strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali
affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non
possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.
Le
indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate
previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre
rappresentanti della universita' e tre rappresentanti della regione.
Le
convenzioni devono altresi' prevedere:
1)
che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono
attualmente gestiti direttamente dall'universita', fermo restando il loro
autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attivita' di assistenza
sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
2)
che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute
esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi
all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni
ed universita'.
In
caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in ordine alla stipula della
convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi
di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50, L. 12
febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le
convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la
utilizzazione delle strutture assistenziali delle unita' sanitarie locali, con
specifiche convenzioni, da stipulare tra l'universita' e l'unita' sanitaria
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie
indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129. Le
convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di schemi
tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita',
sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª Sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
40.
(Enti di ricerca e relative convenzioni)
Convenzioni
analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo
39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di
ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali
organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli enti di ricerca
secondo i fini della presente legge.
41.
(Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica)
Salva
la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente
per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne
il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli
ospedali di cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
Salva
la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente
per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979,
si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV
Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite
le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai
principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unita' sanitarie locali
competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo
comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio
1968, n. 132, nonche' l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano
Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le
convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate
in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le
regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali,
devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
42.
(Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico)
Le
disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a
prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di
ricerca scientifica biomedica.
Il
riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti e' effettuato con
decreto del Ministro della sanita' di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
Detti
istituti per la parte assistenziale sono considerati presi'di ospedalieri
multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei
confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni
le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di
istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai
competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo degli istituti.
Per
gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato sono stipulate
dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarita'
di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati
secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attivita' assistenziali e' esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49.
L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni
regionali non e' consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico
riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.
[Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge uno o piu' decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a)
la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalita'
giuridica di diritto pubblico, che dovra' prevedere la presenza di
rappresentanti delle regioni e delle unita' sanitarie locali competenti per
territorio;
b)
i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non assistenziale, sia
per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico che per
quelli aventi personalita' giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro
autonomia;
c)
le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti
di diritto pubblico e le modalita' di finanziamento dei programmi stessi,
prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a
livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi
indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il
Ministro della sanita' potra' stipulare apposite convenzioni con gli istituti di
diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;
d)
la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale
degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con
quello del personale del servizio sanitario nazionale].
[Sino
all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non e' consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico].
[Entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attivita' di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario
nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista
all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al
presente articolo in relazione alle finalita' e agli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti] (19/a). [Gli
istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto
pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni,
le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti giuridici in atto, sono
trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non e' confermato il riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato,
gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43].
43.
(Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie)
La
legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni
sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41,
primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge
12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26,
e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di
prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi
e servizi delle unita' sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo
e coordinamento di cui all'articolo 5. Gli istituti, enti ed ospedali di cui
all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (19/d), e le istituzioni a carattere
privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a
quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali,
possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini
stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle
caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unita' sanitaria locale
nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda
i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita' sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le
convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformita' a
schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro
forme e modalita' per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli
delle unita' sanitarie locali.
Sino
all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore
gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977
,
adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli artt. 194, 195, 196,
197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al
medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
44.
(Convenzioni con istituzioni sanitarie)
Il
piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessita' di
convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo
conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate.
La
legge regionale stabilisce norme per:
a)
le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni private di cui
all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale
e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali;
b)
le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende termali di cui
all'articolo 36.Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali
in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Le
Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita' sanitarie
locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unita'
sanitarie locali del territorio nazionale.
45.
(Associazioni di volontariato)
E'
riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente
costituite aventi la finalita' di concorrere al conseguimento dei fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale.
Tra
le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche
le istituzioni a carattere associativo, le cui attivita' si fondano, a norma di
statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se
attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
A
tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente
della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio
comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni
previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla
commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica
dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modifiche e integrazioni. I rapporti fra le unita' sanitarie locali e
le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attivita'
sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della
programmazione e della legislazione sanitaria regionale.
46.
(Mutualita' volontaria)
La mutualita' volontaria e' libera. E' vietato agli enti, imprese ed aziende
pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni
mutualistiche liberamente costituite aventi finalita' di erogare prestazioni
integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Capo
IV - Personale
47.
(Personale dipendente)
Lo
stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo
i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In
relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione
amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata
all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende
sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo e' delegato
ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio,
di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie
interessate uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
1)
assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2)
disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo;
3)
definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e
dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere
esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i
trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti
integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
4)
garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita'
professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie
locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli
istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge
regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale
attivita';
5)
prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i medici a tempo pieno
l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su
richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico;
6)
fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del
personale;
7)
prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo
e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale
sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del
personale delle unita' sanitarie locali. Ai fini di una efficace
organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di
cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della
Costituzione, dovranno prevedere:
-
criteri generali
per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi
-
regionali del
personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici
delle unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita'
sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e
criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore
anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
-
criteri generali
per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
-
criteri generali
per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del
personale;
-
disposizioni per
disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su
richiesta delle unita' sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da
utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i posti messi a concorso;
-
disposizioni
volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali
l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I
decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi'
norme riguardanti:
a)
i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e
dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture
sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma
dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 26 marzo 1969;
b)
la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un
tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo
presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi;
c)
le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1)
del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo
addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non
successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e
istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e
in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di
ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le
divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e
prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a
singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione
del servizio a tempo pieno. In riferimento al comma precedente, i relativi bandi
di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del
rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo
nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie
interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la
stipula degli accordi anzidetti, e' costituita rispettivamente: da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo
nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E'
fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o
indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al
precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana
e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in
provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono
nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Il
Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali
per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da
parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto
per detto personale.
48.
(Personale a rapporto convenzionale)
L'uniformita'
del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto
convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni,
aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali
stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni
e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita
rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni
attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo
nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli
accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1)
il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella
pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici
generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unita'
sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni
cittadino;
2)
l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici,
per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti
e generici ambulatoriali;
3)
l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego
continuativo a tempo definito;
4)
la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto
convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la
migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5)
il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di
libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici
ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano
al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di
esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella
convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e
delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a
particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa
domanda motivata alla unita' sanitaria locale;
6)
l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e
con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le
norme previste dal precedente punto 4);
7)
la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori
della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe
socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera
scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro
prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni
effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative
di remunerazione;
8)
le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le
ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il
principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di
commissioni paritetiche di disciplina;
9)
le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone
particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore
distribuzione territoriale dei medici;
10)
le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei
medici convenzionati;
11)
le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o
impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12)
le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato
nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di
prevenzione e di educazione sanitaria;
13)
la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione
di libretti sanitari personali di rischio.
I
criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle
convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente
articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi',
ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in
ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da
stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
all'articolo 28.
E'
nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con
organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti
convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie
locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di
servizi nelle rispettive strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di
cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Le
federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso
delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti
le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli
aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi
affidati dalle convenzioni uniche.
Gli
ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che
saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In
caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la
regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a
darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale
dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione,
provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine
provinciale non ha dato corso.
Sino
a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle
categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e
le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre
1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n.
289.
Capo
V - Controlli, contabilita' e finanziamento
49.
(Controlli sulle unita' sanitarie locali)
Il
controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato, in unica sede,
dai comitati regionali di controllo di cui all'art. 55, L. 10 febbraio 1953, n.
62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio
regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme previste
dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge.
I
provvedimenti vincolati della unita' sanitaria locale attinenti allo stato
giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'art.
10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di
gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati
al controllo del comitato regionale di controllo.
Il
comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori,
nell'esercizio del potere di autotutela puo' entro 20 giorni dal ricevimento,
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente.
Gli
atti delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa
spesa non e' indicata idonea copertura finanziaria. Le
modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla
materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province
s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unita' sanitarie locali. I
controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale per le
province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai
rispettivi statuti. I comuni singoli o associati e le comunita' montane
presentano annualmente, in base ai criteri e principi uniformi predisposti
dalle regioni, allegata al bilancio delle unita' sanitarie locali, una relazione
al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle
esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.
Il
presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale
una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con
allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata
alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale
relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti
consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.
50.
(Norme di contabilita')
Entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con
legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilita' delle unita' sanitarie locali in conformita' ai seguenti principi:
1)
la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare
corrispondente ai principi della contabilita' pubblica previsti dalla
legislazione vigente;
2)
i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane
interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con
ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi da
comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente della comunita' competenti
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;
3)
i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenza
quanto in termini di cassa;
4)
i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilita' speciali, devono essere strutturati su base economica;
5)
i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei
risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
6)
le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonche' dei
conti consuntivi delle unita' sanitarie locali, devono essere iscritte
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni
singoli o associati o delle comunita' montane. I bilanci di previsione e i conti
consuntivi delle unita' sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilita' degli enti territoriali cui si riferiscono;
7)
gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunita' montane per i compiti delle unita' sanitarie locali debbono
comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati
in alcun caso per altre finalita';
8)
i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento
superiore a 90 giorni;
9)
alle unita' sanitarie locali e' vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a
qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del
tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10)
l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unita' sanitarie
locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa,
della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonche' dei
relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16
maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione
del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile
delle unita' sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovra'
essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilita'
delle rispettive regioni di appartenenza.
Le unita' sanitarie locali
debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto
dell'avanzo o disavanzo di cassa nonche' dei debiti e crediti dei bilanci gia'
accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali
impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del primo
comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di
inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere
all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni. La
regione a sua volta fornira' gli stessi dati ai Ministeri della sanita' e del
tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio
sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e
coordinamento governativo.
Ove
dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla
rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo,
risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e cio' anche avendo
riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, le comunita' montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi
organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in
equilibrio il conto di gestione della unita' sanitaria locale.
51.
(Finanziamento del servizio sanitario nazionale)
Il
fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario
nazionale e' annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo
53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della
parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente,
negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero
del bilancio e della programmazione economica.
Le
somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le
regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle
indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di
indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la
spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo
comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando
progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per
la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto
dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6
ottobre 1971, n. 853.
All'inizio
di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono
alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo. In caso di
mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della
regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di
cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle
corrispondenti quote dell'esercizio precedente. Le regioni, sulla base di
parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed
intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a
ripartire tra le unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il
finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5
per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire
gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale.
Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in
conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal
piano sanitario nazionale. Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun
trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi
e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano
sanitario regionale.
Gli
amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria
locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in
eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano
determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori
straordinari di morbilita' accertati dagli organi sanitari della regione e
finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.
52.
(Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979)
Per
l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte
corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato e' determinato, con riferimento
alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis, D.L. 8
luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto
1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per
l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. Ai fini
della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle
spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
a)
le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali,
regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale,
compreso quello il cui rapporto e' regolato da convenzioni;
b)
la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni
e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c)
le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente
contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno
1977.
Fatte
salve le necessita' finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario
nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del
fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al
disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto
del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', assumendo
come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto e' previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al
precedente comma.
Le
regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61 e sulla
base degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7, L. 4 agosto 1978, n. 461,
assicurano, con periodicita' trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti
che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario
nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unita' sanitarie
locali.
Agli
enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di
cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 50. Gli enti e le regioni, per
la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi
secondo e terzo dell'art. 50. Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la
gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a
base per il finanziamento dell'ente, la regione indica tempestivamente i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.
TITOLO
II - Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario
nazionale
53.
(Piano sanitario nazionale)
Le
linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita'
istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano
sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni
di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle
regioni meridionali.
Il
piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Il piano
sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua
approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente
alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario
nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia
le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario
nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario
nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione
degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.Il
Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le
norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.
Il
Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso
entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il
piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo' essere modificato
nel corso del triennio con il rispetto delle modalita' di cui al presente
articolo. Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le
norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e
trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 10
settembre dell'anno stesso.
Le
regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il
successivo mese di novembre. Il piano sanitario nazionale stabilisce per il
periodo della sua durata:
a)
gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto
dall'articolo 2;
b)
[l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere
annualmente nel bilancio dello Stato];
c)
gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo
sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio
nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una
destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti
differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in
particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la
ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve
prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di
posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli
indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorita' di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilita', nelle
varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni
convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se
non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed
indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi
e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
d)
gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della
quota regionale ad esse assegnata fra le unita' sanitarie locali;
e)
i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per
la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per
gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f)
le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonche' le fasi o le modalita' della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente
adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g)
gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo
articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi
di cui alla precedente lettera a);
h)
gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del
personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessita' quantitative dello stesso;
i)
le procedure e le modalita' per verifiche periodiche dello stato di attuazione
del piano e della sua idoneita' a perseguire gli obiettivi che sono stati
previsti;
l)
le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca
biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
[Ai
fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanita' e' autorizzato ad
avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia
economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e
sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale].
[La
remunerazione delle persone di cui al comma precedente e' stabilita dal Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di
conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con
apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanita'].
54.
(Primo piano sanitario nazionale)
Il
piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al
Parlamento entro il 30 aprile 1979.
Fino
all'approvazione del piano sanitario nazionale e' vietato disporre investimenti
per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari.
Particolari,
motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con
decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
55.
(Piani sanitari regionali)
Le
regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai
piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario
nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e
nelle prestazioni nel territorio regionale. I piani sanitari triennali delle
regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale,
secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla
consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni
interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge
regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio. Ai contenuti
ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e
provvedimenti emanati dalle regioni.
56.
(Primi piani sanitari regionali)
Per
il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed
approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
-
l'importo delle
quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con
riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
-
le modalita' per
attuare, nelle unita' sanitarie locali della regione, l'unificazione delle
prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f),
dell'articolo 53;
-
gli indirizzi ai
quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unita' sanitarie locali
nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
57.
(Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)
Con
decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformita'
a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono
gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le
prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue
aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti
previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', ed
anche in conformita' a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma
dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione
contributiva degli assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale
partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di
cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte salve le
prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate,
ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per
causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nulla e' innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e
riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di
cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del
lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque concorso di questi
ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale e' disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali
gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per
realizzare le finalita' medico-legali di cui all'articolo 75 della presente
legge.
58.
(Servizio epidemiologico e statistico)
Nel
piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici
programmi di attivita' per la rilevazione e la gestione delle informazioni
epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione
sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
I
programmi di attivita', per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal
precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanita'.
Le
regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi
di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni
del servizio sanitario nazionale.
Con
decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di
rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano
nazionale e regionale.
59.
(Riordinamento del Ministero della sanita')
Con
legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del
Ministero della sanita', che dovra' essere strutturato per l'attuazione dei
compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri
generali e dei principi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione
con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere
esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanita', sara' stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento
del Consiglio sanitario nazionale. Con la stessa legge sono rideterminate le
attribuzioni e le modalita' per la composizione del Consiglio superiore della sanita', con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del
Ministro della sanita' e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanita' nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
In
attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanita', con proprio
decreto, costituisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della
programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 53, e
l'ufficio per l'attuazione della presente legge con compiti di studio e
predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla
istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti
funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche a quelli
delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del
Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di
dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX quadro A, allegata al
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 48, sono aumentati di tre unita'.
Per
le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi
dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B
della richiamata tabella XIX, e' elevata di dieci unita'. Alla copertura dei
posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai
sensi dell'articolo 1 della L. 30 settembre 1978, n. 583]
60.
(Costituzione del Consiglio sanitario nazionale)
Entro
45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' costituito il Consiglio
sanitario nazionale di cui all'articolo 8. Il Consiglio sanitario nazionale, a
partire dalla data del suo insediamento e fino alla conclusione delle operazioni
di liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione
dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume i compiti attribuiti al
comitato centrale di cui all'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349.
Fino
all'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 61 sono
prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli articoli
3 e 7, L. 29 giugno 1977, n. 349. Alle sedute del Consiglio sanitario
nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma
partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal
CNEL di cui al secondo comma dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349.
Per
l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio sanitario nazionale si avvale,
sino al riordinamento del Ministero della sanita' di cui al precedente art. 59,
dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'art. 4, L. 29 giugno
1977, n. 349.
61.
(Costituzione delle unita' sanitarie locali)
Le
regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le
norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, ne disciplinato con legge i compiti, la struttura, la
gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per
l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti sanitari di base.
Con
provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei
rispettivi statuti le regioni costituiscono le unita' sanitarie locali.
Le
regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano
disposizioni:
a)
per il graduale trasferimento ai comuni, perche' siano attribuiti alle unita'
sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono
attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge,
vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario
nazionale;
b)
per l'utilizzazione presso i servizi delle unita' sanitarie locali del personale gia' dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a
norma della presente legge, e' destinato alle unita' sanitarie locali, nonche'
per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici
secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto
previsto dal penultimo comma, punto 4 del precedente articolo 15;
c)
per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a
partire dalla data di costituzione delle unita' sanitarie locali, con l'obbligo
di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni del
personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli
della spesa e le responsabilita' in ordine alla stessa.
Fino
a quando non sara' stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del
presente articolo, la tutela sanitaria delle attivita' sportive nelle regioni
che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuera' ad essere
assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26
ottobre 1971, n. 1099 e delle normative stabilite dalle singole federazioni
sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.
62.
(Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie
infettive e diffusive)
Il
Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare,
coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di
profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi e di malattie infettive
e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme
specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e delle competenze
previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si
applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge,
le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le altre
disposizioni vigenti in materia.
63.
(Assicurazione obbligatoria)
A
decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per tutti i cittadini.
I
cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un
istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio
sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli
assicurati del disciolto INAM. A partire dalla data di cui al primo comma i
cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione
della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per
l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, valido
anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente
comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della
quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvedera'
secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sara' stabilita la procedura
di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato
versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di
cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro
soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
Il
contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti
all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto
di cui all'art. 37 della presente legge. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita la
quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta
quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio
procapite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo
comma.
Gli
interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante
accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria
provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato].
Con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze,
saranno stabilite le modalita' di accertamento di soggetti tenuti al pagamento
in collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonche' i tempi ed i controlli
relativi ai versamenti di cui al precedente comma]. Per il mancato
versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni
previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
TITOLO
III - Norme transitorie e finali
64.
(Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica)
La
regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale
superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa
utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture
esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a
definire il termine entro cui dovra' cessare la temporanea deroga per cui negli
ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano
richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e
che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza
ospedaliera; tale deroga non potra' comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
Entro
la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti
pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attivita'
psichiatrica. E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali
psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni
specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali
generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La
regione disciplina altresi' con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e
68, la destinazione alle unita' sanitarie locali dei beni e del personale delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti
pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono,
per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed
alla cura degli infermi di mente, nonche' la destinazione dei beni e del
personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di
assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi
interessino piu' regioni, queste provvedono d'intesa.
La
regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di
cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici.
Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche
psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine
di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unita'
sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia
richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed
autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale
indispensabile al funzionamento di tali
presidi.
Sino
all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui
al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuita'
dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un
numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti
delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore,
dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27
marzo 1969, n. 128.
Sino
all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui
all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e
neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle
amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere
espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in
vigore della presente legge. Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i)
dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri
di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 . Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della
presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del
personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali
psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso
dei servizi per la tutela della salute mentale delle unita' sanitarie locali.
Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978,
n. 180.
65.
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni gia' di
pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi)
In
applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4
della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate,
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le
attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli
enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni
competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie
locali. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione
dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei
capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di
realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonche' la tutela dei
beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Alle
operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari
liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresi' al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attivita'
di assistenza sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali. I rimanenti
beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi
sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 77 ad
eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che e' attribuito al patrimonio dello Stato.
[Le
regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata
del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento
dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni
circoscrizionali dell'impiego].
Le
Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario
nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli
articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego,
secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle
loro esigenze di efficienza e funzionalita'.
66.
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni gia' di
pertinenza di enti locali)
Sono
trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di
destinazione alle unita' sanitarie locali:
a)
i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a
consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, [compresi i
beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi];
b)
i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli
ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale
dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art.
64, nonche' degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari
extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.
I
rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite
alle unita' sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio.
E'
affidata alle unita' sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e
delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e
all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia
igienico-sanitaria.
Le
regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare
i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare i rapporti patrimoniali
attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a) e b) del
primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 61.
Con
le stesse modalita' ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle
lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalita'
giuridica. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei
beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di
realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati
dalla loro alienazione o trasformazione, nonche' la tutela dei beni culturali
eventualmente
ad essi connessi.
67.
(Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle
gestioni sanitarie soppresse)
Entro
il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della sanita'
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali
confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti
per amministrazione od enti e per qualifica, del personale da iscrivere nei
ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita' sanitarie locali,
e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad
altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le
seguenti esigenze:
a)
per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unita' sanitarie locali
e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b)
per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati
ai sensi dell'art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70, cosi' come risultano dai
provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge.
I
medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono
trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui
all'articolo 47, salvo diversa necessita' della regione.
I
contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale
dipendente, alla data
del
1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui
all'articolo 40, L. 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il
quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sara' assunto presso
le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al
precedente art. 47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di eta'.
Entro
il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n.
349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il
comando del personale presso le unita' sanitarie locali, nell'ambito dei
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di
valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale.
Entro
la stessa data i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta del Ministro della
sanita', previa intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con
riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri
oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando
del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.
Allo
scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale
comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n.
386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, e' trasferito alle stesse, alle unita' sanitarie locali ed alle amministrazioni ed
enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza
alla data del trasferimento stesso secondo le tabelle di equiparazione previste
dal terzo comma, n. 3, dell'articolo 47.
Il
personale non comandato ai sensi dei precedenti commi e' assegnato
provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e
i criteri di cui all'art. 1-quaterdecies della L. 21 ottobre 979, n. 641, nella
posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto
dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli
unici ai sensi della presente legge e della L. 21 ottobre 1978, n. 641, continua
ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati
dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine
servizio previsto dalle leggi e dagli
ordinamenti
degli enti o delle gestioni di provenienza.
Il
personale gia' comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'art. 6, L.
29 giugno 1977, n. 349, e' trasferito ai ruoli unici di cui al comma
precedente ed e' assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale
presta servizio, unitamente a quello gia' assegnato ai sensi dell'art. 6, L. 23
dicembre 1975, n. 638.
Fino
a sei mesi dall'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali e' consentita
la possibilita' di convenzionare con le limitazioni previste dall'art. 48, terzo
comma, n. 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli artt. 67, 68, 72, 75 gia' autorizzati in base alle vigenti disposizioni.
68.
(Norme per il trasferimento del personale di enti locali)
Con
legge regionale entro il 30 giugno 1979 e' disciplinata l'iscrizione nei ruoli
nominativi regionali di cui al quarto comma, numero 1), dell'art. 47 del
personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 66 nonche' dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari
trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo
le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in
vigore della presente legge.
Con
la medesima legge e con gli stessi criteri e modalita' di cui al primo comma, e' parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale
tecnico-sanitario, trasferito e gia' inquadrato nei ruoli della regione,
proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso,
presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e
profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia
richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del
decreto governativo di cui all'articolo 47 della presente legge.
Parimenti
il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali puo' essere inquadrato, se ne faccia richiesta entro i termini anzidetti, nel
servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo
47, comma quinto, lettera c).
Il
personale di cui ai precedenti commi e' assegnato alle unita' sanitarie locali,
nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta
nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste
dall'articolo 47, terzo comma, numero 3). Sino all'entrata in vigore del primo
accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'articolo 47 al personale in
oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso
gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti
dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515 e dai
decreti applicativi delle medesime, nonche' dall'articolo 13 della legge 29
giugno 1977, n. 349.
69.
(Entrate del fondo sanitario nazionale)
A
decorrere dal 10 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51
e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
a)
i contributi assicurativi di cui all'art. 76;
b)
le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle
province, dai comuni e loro consorzi, nonche' da altri enti pubblici al
finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non
inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento;
c)
i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per
le unita' sanitarie locali;
d)
gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
e)
i proventi derivanti da attivita' a pagamento svolte dalle unita' sanitarie
locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonche' da recuperi, anche a
titolo di rivalsa.
Le
somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui
trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.
Sono altresi' versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi
netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli
enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'art.
12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974,
n. 386.
I
versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi
assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24
della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal
termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio;
per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonche' di quelli di
cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi
di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi
della gestione.
Alla
riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo
Stato nei termini previsti, nonche' ai relativi interessi di mora, provvede
l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910,
n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Cessano
di avere vigore, con effetto dal 10 gennaio 1979, le norme che prevedono la
concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui
finanziamento e' previsto dalla presente legge.
70.
(Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e
riordinamento dell'Associazione)
Con
effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio per essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di
assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI), non
connessi direttamente alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed
immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa
individuazione del relativo contingente. Per il trasferimento dei beni e del
personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli
65 e 67. Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro della difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria
per il riordinamento della Associazione della Croce Rossa italiana con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1)
l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata in conformita'
del principio volontaristico della Associazione stessa;
2)
i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa internazionale alle societa' di Croce Rossa nazionali;
3)
le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta' del sodalizio,
dovranno essere articolate su base regionale;
4)
le cariche dovranno essere gratuite e dovra' essere prevista l'elettivita' da
parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito
dell'Associazione.
71.
(Compiti delle Associazioni di volontariato)
I
compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle
Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a
convenzioni da stipularsi con le unita' sanitarie locali interessate per quanto
riguarda le competenze delle medesime.
72.
(Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e
dell'Ass. nazion. per il controllo della combustione - ANCC-)
Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' dichiarata
l'estinzione dell'Ente nazionale por la prevenzione degli infortuni (ENPI) e
dell'Associatione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai
predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i
compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai
commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e
dello ANCC e' disciplinata ai sensi dell'articolo 77. A decorrere dal 1°
gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono
attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello
Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia e' disposta dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella
legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza
del lavoro sono individuate le attivita' e le funzioni gia' esercitate dall'ENPI
e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.
A
decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e
periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si applicano le procedure dell'articolo 67 al
fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la
sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per
essere destinato ai servizi delle unita' sanitarie locali e in particolare ai
servizi di cui all'articolo 22. Si applicano per il trasferimento dei beni
dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle
strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto
superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.
73.
(Trasferimento di personale statale addetto alle attivita' di prevenzione e di
sicurezza del lavoro)
In
riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con provvedimento
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e
sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle
sezioni mediche, chimiche e ai servizi di pretezione antinfortunistica, viene
comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi
delle unita' sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo
22.
Per
il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le
procedure di cui all'articolo 67.
74. (Indennita' economiche temporanee)
A
decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di
riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per
malattia e per maternita' previste dalle vigenti disposizioni in materia gia'
erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in
liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con
modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e' attribuita
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terra' apposita
gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge
relativi a tali prestazioni e' devoluta all'INPS ed e' stabilita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del
tesoro. Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati
all'erogazione delle sole prestazioni economiche. Entro la data di cui al primo
comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle
prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio.
75.
(Rapporto con gli enti previdenziali)
Entro
il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti
previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale
attribuite alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera q).
Sino
all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti
previdenziali gestori delle assicurazioni invalidita', vecchiaia, superstiti,
tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malatte professionali
conservano le funzioni concernenti le attivita' medico-legali ed i relativi
accertamenti e certificazioni, nonche' i beni, le attrezzature ed il personale
strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto
disposto dal comma successivo. Fermo restando il termine sopra previsto gli enti
previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unita'
sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli
medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.
Le
gestioni commissariali istituite ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto
1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti
previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalita' e nei termini
di cui all'art. 61.
Gli
enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel
primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti
normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui
all'articolo 47.
76. (Modalita' transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di
malattia)
Fino
al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione
e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni
altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri
istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29
giugno 1977, n. 349.
A
decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri
sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terra' contabilita'
separate per ciascun degli enti o gestioni soppressi e vi provvedera' secondo le
norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei
contributi di propria pertinenza.
[Tali
adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e
gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977,
n. 349, per i contributi di malattia diferiti agli anni 1979 e
precedenti].
I
contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito
conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro,
mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti,
incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente
postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Restano
salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.
Per
l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente
articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, e' tenuto ad avvalersi
di personale degli enti gia' preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed
accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere dal
1° gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da
convenzioni gia' stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere
nazionale.
77.
(Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passivita')
Fermo
restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla liquidazione
degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo 12-bis del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di
conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione
dell'art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato
centrale istituito con lo stesso articolo.
Prima
che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e
gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori
provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di
decisioni degli organi di giustizia amministrativa non piu' suscettibili di
impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai
soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che,
trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine
della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari. Le gestioni di
liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono
assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I
commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro
funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni
stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono
consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attivita' esistenti, i
libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione. Le disponibilita' finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte
affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il
Ministro del tesoro puo' disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole
liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie. Eventuali
disavanzi di liquidazione, che non e' possibile coprire a carico del conto
corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto
dall'art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al
mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui all'art. 1 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni
finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione
delle operazioni stesse per gli anni successivi con appositi stanziamenti da
iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si
applica il disposto dell'art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404.
78.
(Norme fiscali)
I
trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della
presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di
registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra
imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
79.
(Esercizio delle deleghe legislative)
Le
norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del
Presidente della Republica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e
della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle
rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura
complessivamente prevista dall'art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382. Per
l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52,
L. 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, i
pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10
senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai
Presidenti delle rispettive Camere.
80.
(Regioni a statuto speciale)
Restano
salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie
disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresi le competenze
spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e
condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla
provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione
proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue
italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla
presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78
del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri.
Al
trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonche' alle
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvedera' con le procedure
previste dai rispettivi statuti.
Appositi
accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e
l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di
ricovero e cura di Aosta.
81.
(Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)
Il
trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria
protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'articolo 2
della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' dei sordomuti e ciechi civili diventa
operativo a partire dal 1° luglio 1979.
82.
(Variazioni al bilancio dello Stato)
Il
Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.
83.
(Entrata in vigore della legge)
La
presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le
disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui al Titolo
III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.
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