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LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n.24 "Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (ARES)" (BURP n° 129 Pubblicato il 27.08.2001 )
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 (Agenzia regionale sanitaria)
1. Nella Regione Puglia e' istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile, l'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES. 2. L'ARES e' Azienda strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione comparativa dei costi e della qualita' dei servizi sanitari. 3. L'ARES e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alla sanita', con la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto. 4. L'ARES ha sede in Bari.
Art.2 (Compiti)
1. L'ARES: a) collabora alla elaborazione delle proposte per la predisposizione del Piano sanitario regionale (PSR); b) elabora la relazione annuale, da trasmettere all'Agenzia sanitaria per i servizi sanitari regionali presso il Ministero della sanita', alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore alla sanita' e alla Commissione consiliare competente per materia, in ordine allo stato di attuazione del PSR vigente, sui risultati di gestione del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l'anno successivo; c) fornisce il supporto tecnico alla Regione per l'elaborazione dei principi e dei criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; d) collabora con l'Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di salute e della offerta relativi ai servizi sanitari necessari; e) elabora le direttive di organizzazione, di programmazione strategica, di pianificazione delle attivita', di vigilanza e controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per la valutazione dei risultati conseguiti che saranno proposte alla Giunta regionale dall'Assessore alla sanita'; f) elabora le proposte per la Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore alla sanita', ai fini dell'adozione o della revisione della disciplina regionale nelle materie e per le fattispecie previste dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e dell'integrazione con le Universita' degli studi; g) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione; h) determina i criteri e i parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate e relaziona circa il livello dei costi e dei ricavi, nonche' sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda; i) fornisce alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore alla sanita', gli elementi necessari per le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi di cui, rispettivamente, agli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinques del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonche' per la definizione delle funzioni assistenziali da remunerare a costo standard; j) esprime parere sui programmi di sperimentazione ex articolo 9 bis del D.lgs. 502/1992 e fornisce supporto tecnico per la elaborazione dei programmi di cui all'articolo 19 ter, comma 2; k) definisce indirizzi per l'organizzazione delle attivita' e del lavoro nelle strutture territoriali e ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, anche ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e della formazione dei piani periodici di assunzione di personale; l) coordina le iniziative per la omogenea applicazione degli istituti normo-economici dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Aziende sanitarie della Regione, anche con riferimento a obiettivi di allineamento dei tempi di applicazione degli stessi; m) svolge funzioni di proposta, supporto e consulenza, di informazione e promozione culturale nell'ambito dei programmi di prevenzione previsti dai piani sanitari nazionale e regionale; n) svolge attivita' di raccolta e di tenuta di documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonche' di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l'accessibilita' ai dati; o) gestisce centralmente, per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attivita' con ricaduta omogenea sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale) su delega dell'Assessore alla sanita' nonche' centri di acquisto a livello regionale su mandato dell'Assessore alla sanita'; p) in relazione all'attuazione degli articoli 16 e seguenti, del d. lgs 502/1992 e successive modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la formazione continua nonche' alla organizzazione e attivazione, anche a livello interregionale, dei corsi; q) elabora direttive per la realizzazione del modello dipartimentale di organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie regionali che saranno proposte alla Giunta regionale dall'Assessore alla sanita'; r) fornisce alla Regione supporto tecnico per la definizione dei criteri preventivi ai fini della valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie; s) per le funzioni di pianificazione, programmazione e realizzazione delle attivita' descritte nel presente comma, l'ARES puo' avvalersi del parere consultivo e gratuito degli Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni sanitarie. 2. L'ARES puo', nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti pubblici, aziende e organizzazioni private. 3. Le attivita' previste dal comma 2 si esplicano attraverso interventi e iniziative formative e informative, gestione di banche dati, gestione di centri di documentazione multimediali, realizzazione di indagini e inchieste, produzione di materiale educativo e informativo.
Art.3 (Accordi di programma)
1. L'ARES realizza la propria attivita' anche mediante la partecipazione ad accordi di programma, promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria competenza.
Art.4 (Organi dell'Agenzia)
1. Sono organi dell'ARES: a) il Direttore generale; b) il Collegio sindacale.
Art.5 (Il Direttore generale)
1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su proposta dell'Assessore alla sanita'. Il Direttore generale e' scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione/organizzazione e gestione dei servizi sanitari e in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; attivita' di direzione in Aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni svolta per almeno sette anni nel corso degli ultimi dieci anni. 2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilita' previste per i Direttori generali delle Aziende sanitarie. 3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, e' rinnovabile ed e' disciplinato da contratto di diritto privato che prevedera' modalita' per l'espletamento di tale servizio ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto. 4. Il Direttore generale ha la responsabilita' organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attivita'. 5. Al Direttore generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende USL. 6. La nomina a Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le modalita' e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende sanitarie, dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 7. In caso di cessazione dell'incarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il Direttore di Area piu' anziano di eta', sino alla nomina di un altro Direttore generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita', entro trenta giorni dalla cessazione. 8. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale puo' nominare il Direttore generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.
Art. 6 (Il Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale e' composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita', tra coloro che sono iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza quale revisore in Aziende sanitarie pubbliche. 2. Il Collegio sindacale e' insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia. 3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente piu' anziano di eta'. 4. I Sindaci durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dalla normativa per le Aziende sanitarie. 5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilita' e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sull'attivita' svolta. 6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attivita' di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.
Art. 7 (Atto aziendale di organizzazione e funzionamento)
1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilita' dell'ARES sono disciplinati dall'atto aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanita'. 2. L'atto aziendale definisce le norme di contabilita' dell'ARES in analogia a quelle di contabilita' economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale di esercizio e' allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio e intervento.
Art. 8 (Organizzazione dell'Agenzia)
1. Il Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di direzione, nonche' in Servizi di supporto. 2. Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a: a) livelli di assistenza, programmazione sanitaria strategica, autorizzazioni e accreditamenti, monitoraggio delle attivita' e controllo sulla qualita'; b) processo di aziendalizzazione e di sviluppo dell'organizzazione sanitaria e gestionale, verifica e controllo dei bilanci, politica degli investimenti, supporto tecnico nel controllo direzionale e di gestione. c) metodiche di organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane nelle Aziende ed Enti del SSR. 3. A ciascuna delle suddette Aree e' preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende sanitarie o da altri Enti pubblici. 4. Sono previsti Servizi di supporto, nel numero massimo di sei, i quali, oltre all'assolvimento dei compiti connessi all'attivita' del Direttore generale e delle Aree, svolgono le attivita' interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla formazione, nonche' al controllo di gestione e all'amministrazione dell'Agenzia. 5. Il Direttore generale, con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilita' dei Servizi di supporto. 6. La risoluzione dei rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree e' disposta dal Direttore generale, per giustificati motivi. 7. L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonche' l'ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio dell'ARES.
Art.9 (Personale)
1. L'ARES, oltre che di quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche professionalita' e competenze fissate dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento. 2. L'organico di personale dell'Agenzia sanitaria puo' raggiungere la misura massima di trenta unita'. 3. L'ARES puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', di societa' e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.
Art. 10 (Controlli e vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita il controllo, con le stesse modalita' previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti dell'Agenzia: a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento; b) disciplina di contabilita' e dei contratti; c) bilancio preventivo economico, budget generale e bilancio d'esercizio; d) affidamento del servizio di tesoreria; e) alienazione e acquisto di immobili; f) assunzione di prestiti e di mutui; g) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni. 2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARES in relazione alle materie e competenze di cui all'articolo 2. 3. La Giunta regionale, accertato dall'esame del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 7, comma 2, il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi, dell'equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanzianti i bilanci degli anni considerati dal piano di recupero.
Art. 11 (Finanziamento)
1. La dotazione finanziaria dell'ARES e' determinata da: a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al programma di attivita' assegnato; b) proventi derivanti dall'attivita' svolta in favore di soggetti pubblici e privati; c) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia; d) finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARES.
Art. 12 (Norma finanziaria)
l. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, lettera a), della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2001, del capitolo 742005 epigrafato "Spese di funzionamento dell'ARES". 2. Per l'esercizio 2001 il suddetto capitolo e' dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 2 miliardi mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa del capitolo 742000 epigrafato "Trasferimenti e/o spese per interventi da finanziare con quota del FSN accantonate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (legge 833/78)" da lire 638 miliardi a lire 636 miliardi. 3. Per gli esercizi successivi si provvedera' a definire lo stanziamento, in relazione al programma di attivita' assegnato, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.
Art. 13 (Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende del SSN e alle Aziende strumentali della Regione. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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