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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2000, N. 28 "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000" TITOLO II NORME
IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE
DELLA SPESA SANITARIA |
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Art. 20 (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"6. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti:
2. A decorrere- dal 1 ° gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell' 8 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale per l'anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l'anno 2001, sono confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n.1832, ridotti del cinque per cento.
4. Ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e' competenza dei Direttori generali delle ASL, nell'ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le attivita' da potenziare e da depotenziare, nonche' il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale si impegnano ad assicurare.
5. Le Aziende sanitarie sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei limiti invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente definito.
6. L'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 maggio 1997, n.16 sono abrogati.
7. 1 criteri e le modalita' per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle ASL, dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale per l'anno 2001.
8. A decorrere dal 1 ° gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate devono essere rese, nel rispetto di protocolli preventivamente autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con deliberazione di Giunta regionale n. 2016 del 3 giugno 1998.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere all'acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in assenza dell'autorizzazione regionale alla spesa, che puo' essere concessa unicamente nei limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.
10. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e necessarie consulenze.
Art. 21 (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)
1. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze di ricoveri inappropriati, vengono definiti i seguenti standard:
2. La Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-finanziario del servizio sanitario regionale per l'anno 2001 provvedera' a definire ulteriori criteri e programmi per migliorare l'appropriatezza delle prestazioni.
3. Le Aziende USL hanno facolta' di verificare, ai fini della compensazione finanziaria, presso le Aziende ospedaliere l'appropriatezza della durata dei ricoveri che eccedono quella prevista dai relativi Diagnostic Related Group (DRG).
Art. 22 (Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta)
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanita', ai sensi del d. lgs. 229/1999, sono assicurati, per fanno 2001, con le stesse modalita' e misure attualmente in vigore.
2. Gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l'anno 2001.
Art. 23 (Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie)
1. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonche' ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.
2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.
3. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 e' fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonche' di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo , determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario.
5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purche' ricompreso nella dotazione organica approvata dalla Regione.
6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 24 (Vincoli finanziari per i Direttori generali)
1. Le Aziende sanitarie sono tenute ad approvare e trasmettere alla Regione i rendiconti finanziari entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferiscono, nonche' a rispettare i termini di rendicontazione trimestrale previsti dalla l.r. 38/1994 e successive modificazioni.
2. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del d. lgs. 229/1999, alle scadenze previste, l'accertamento di disavanzi di amministrazione nelle Aziende sanitarie, rilevato il mancato adempimento da parte del Direttore generale di quanto prescritto dalle leggi regionali nonche' dai documenti di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, determina comunque la decadenza automatica dello stesso, secondo quanto previsto dalle specifiche norme dell'articolo 3 bis del d. lgs. 229/1999.
3. I Collegi dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie sono tenuti a riferire alla Regione, con apposite relazioni scritte, obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita'; sono tenuti inoltre a trasmettere alla Regione, periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento finanziario e sull'andamento dell'attivita' della ASL o dell'Azienda ospedaliera.
4. (rinviato)
Art. 25 (Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati)
1. A norma del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8 quater, quinquies e sexies del d. lgs. 229/1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l'assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente, nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia.
2. Nell'ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies del d. lgs. 229/1999, alle Aziende sanitarie territoriali compete l'individuazione dei soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo, l'individuazione delle funzioni e delle attivita' da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalita' di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate.
3. Fino a diversa deliberazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale in materia sanitaria per l'anno 2001 e triennale 2001-2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente accreditati si applicano le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n. 1832.
4. Le regressioni tariffarie, nella misura e secondo le progressioni fissate dalla deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 1999, n.1003, trovano applicazione, sempre nei limiti invalicabili del tetto massimo di remunerazione, a partire dal volume di prestazioni complessivamente erogate nel 1998, fatti salvi i depotenziamenti gia' determinati dal Direttore generale della ASL territorialmente competente.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie controllano e remunerano le suddette prestazioni nell'ambito del predetto ammontare di remunerazione e degli accordi contrattuali da sottoscrivere.
6. A norma del comma 2 dell'articolo 8 quater del d. lgs. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione dell'esercizio di attivita' sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario regionale.
Art. 26 (Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno 1987, n.16)
1. Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalita' di cui alla l.r. 16/1987.
2. Alle Aziende sanitarie e' fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalita' della Lr. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27 (Prime disposizioni applicative dell'articolo 8 ter del d. Igs. 229/1999)
1 . La verifica di compatibilita' del progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 2, del d. lgs. 229/1999 e' effettuata da parte della Regione, oltre che nei casi di rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, anche nei casi di denuncia di inizio di attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, qualora le opere comportino la modifica di destinazione di immobili o la manutenzione straordinaria o revisione o installazione di impianti tecnologici finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie.
2. Il Comune acquisisce la verifica di compatibilita' del progetto da parte della Regione in tutti i casi in cui le opere per le quali e' stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio d'attivita' non sono iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le opere pubbliche delle ASL e delle Aziende ospedaliere la deliberazione del Consiglio regionale con la quale viene finanziato intervento ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 equivale alla verifica di compatibilita' del progetto da parte della Regione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 ter del d. Igs. 229/1999.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolamenta il procedimento e individua gli standard di strutture o capacita' produttive per l'applicazione dell'articolo 8 ter, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. 229/1999.
Art. 28 (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Oncologico" di Bari: proroga disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 17/1999 sono prorogate fino a tuffo il 31 dicembre 2001.
Art. 29 (Disposizioni in materia di trapianto - legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)
1. I benefici di cui alla l.r. 25/1996, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n.14, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge si applicano ai dipendenti della Regione Puglia e loro familiari conviventi che per motivi istituzionali risultano residenti fuori regione.
2. Il termine trapianto di cui all'articolo 1 della l.r. 2s/1996 deve essere inteso nel senso che, oltre al trapianto di interi organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi compreso quello autologo, ovvero il trasferimento di materiale cellulare o tessutale da una parte a un'altra del corpo di uno stesso individuo.
3. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, sono erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali ed e' rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo |
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