TITOLO
I - PROGRAMMAZIONE *
Art.
1. (Finalita' della legge). *
Art.
2. (Collegamento con la programmazione sanitaria regionale). *
Art.
3. (Piano generale). *
Art.
4. (Verifica dello stato di attuazione della programmazione). *
Art.
5. (Fonti di finanziamento). *
Art.
6. (Finanziamento dei servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali). *
Art.
7. (Finanziamento delle USSL). *
Art.
8. (Finanziamento delle Aziende ospedaliere). *
Art.
9. (Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari). *
Art.
10. (Accantonamento di quote del Fondo sanitario). *
Art.
11. (Finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). *
Art.
12. (Modalita' di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle
Aziende ospedaliere). *
Art.
13. (Spesa in conto capitale - Criteri di finanziamento). *
Art.
14. (Servizio di cassa). *
Art.
15. (Bilancio pluriennale di previsione). *
Art.
16. (Bilancio economico preventivo). *
Art.
17. (Termine di deliberazione dei bilanci di previsione). *
TITOLO
II - BUDGET *
Art.
18. (Metodica di budget). *
Art.
19. (Documento di direttive). *
Art.
20. (Budget generale). *
Art.
21. (I budgets delle strutture). *
Art.
22. (Budget di centro di responsabilita'). *
Art.
23. (Deliberazione dei budgets). *
Art.
24. (Controllo periodico e revisione dei budgets). *
TITOLO
III - CONTABILITA' *
Art.
25. (Scritture contabili obbligatorie). *
Art.
26. (Contabilita' analitica). *
TITOLO
IV - BILANCIO DI ESERCIZIO *
Art.
27. (Bilancio di esercizio). *
Art.
28. (Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio). *
Art.
29. (Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio). *
Art.
30. (Criteri di ammortamento). *
Art.
31. (Struttura del bilancio di esercizio). *
Art.
32. (Relazione sulla gestione). *
Art.
33. (Risultati economici di esercizio). *
Art.
34. (Pubblicita' del bilancio di esercizio). *
TITOLO
V - CONTROLLO DI GESTIONE *
Art.
35. (Controllo di gestione). *
Art.
36. (La struttura organizzativa del controllo di gestione). *
Art.
37. (Struttura tecnico contabile del controllo di gestione). *
Art.
38. (Processo di controllo di gestione). *
TITOLO
VI - CONTROLLO REGIONALE *
Art.
39. (Controllo regionale). *
Art.
40. (Visto regionale di congruita'). *
TITOLO
VII - COLLEGIO DEI REVISORI *
Art.
41. (Funzioni del Collegio dei revisori). *
Art.
42. (Vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile). *
Art.
43. (Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale). *
Art.
44. (Esame e valutazione del bilancio di esercizio). *
Art.
45. (Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori). *
TITOLO
VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI *
Art.
46. (Regime transitorio). *
Art.
47. (Adempimenti iniziali del Direttore generale). *
Art.
48. (Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di
controllo). *
TITOLO
IX - DEL PATRIMONIO – CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SCRITTURE PATRIMONIALI *
Art.
49. (Classificazione dei beni). *
Art.
50. (Inventario). *
Art.
51. (Consegnatari dei beni). *
Art.
52. (Destinazione d'uso dei beni indisponibili). *
Art.
53. (Destinazione d'uso dei beni disponibili). *
Art.
54. (Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile). *
Art.
55. (Alienazione dei beni patrimoniali). *
Art.
56. (Valori degli elementi del patrimonio iniziale). *
Art.
57. Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilita'
economico-patrimoniale). *
Art.
58. (Altri adempimenti della USL). *
Art.
59. (Attivita' contrattuale e amministrativa del patrimonio). *
L.R.
30 dicembre 1994, n. 38.
Norme
sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unita'
sanitarie locali in attuazione del D.Lgs 30.12.1992, N. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992, n.
421", cosi come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993, n. 517.
TITOLO
I - PROGRAMMAZIONE
Art.
1. (Finalita' della legge).
1.
La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e patrimoniale delle Unita'
sanitarie locali (USL) e delle Aziende ospedaliere della Regione Puglia, in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche.
Art.
2. (Collegamento con la programmazione sanitaria regionale).
1.
Gli atti di programmazione delle USL attuano gli obiettivi del piano sanitario
nazionale, del piano sanitario regionale e degli altri atti di programmazione
della Regione, nei limiti delle compatibilita' finanziarie.
2.
Le scelte di programmazione delle USL devono essere effettuate attraverso piani
generali e di settore che devono consentire verifiche di attuazione e di
risultato.
Art.
3. (Piano generale).
1.
Le finalita', gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni
programmatiche indicate nel piano generale e nei piani di settore devono
esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano sanitario regionale e degli
altri atti della programmazione regionale e tener conto dei piani di zona
approvati dal Comune, dalla Conferenza dei sindaci o dai Presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale. Le azioni programmatiche devono
essere articolate almeno per anno e, in quest'ambito, distintamente per le
fondamentali strutture dell'unita' sanitaria locale: Ospedali, Distretti,
Dipartimento di prevenzione, servizi generali. Deve inoltre essere data separata
evidenza ai servizi sociali.
2.
Il piano generale deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di
vigenza del piano precedente.
3.
Il piano generale e' aggiornato annualmente, entro il 31 dicembre, in
correlazione anche alla verifica dello stato di attuazione della programmazione.
4.
Entro il 20 novembre di ogni anno il piano generale o i suoi aggiornamenti sono
trasmessi al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla
rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni. Tali soggetti rimettono le
proprie osservazioni alla Giunta regionale e alla USL.
Art.
4. (Verifica dello stato di attuazione della programmazione).
1.
Per garantire con continuita' la coerenza fra i contenuti degli strumenti della
programmazione e le condizioni esterne ed interne alla USL, viene attuata una
sistematica verifica dello stato di attuazione della programmazione e vengono
adottati i conseguenti aggiornamenti degli strumenti stessi.
2.
A tale scopo, entro il 31 ottobre e con riferimento al 30 settembre dell'anno in
corso, deve essere redatto dal Direttore generale un rapporto che illustri lo
stato di attuazione del piano, dei programmi e dei progetti, distinguendo i
risultati conseguiti nell'anno precedente da quelli conseguiti o in corso di
formazione nell'anno corrente.
3.
Il rapporto sullo stato di attuazione della programmazione deve essere trasmesso
entro dieci giorni alla Giunta regionale.
Art.
5. (Fonti di finanziamento).
1.
Le fonti di finanziamento della USL sono costituite da:
a)
quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto della
compensazione della mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni;
b)
contributi e trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalle
Provincie, dai Comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi
comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
c)
ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a
privati, ivi compresi gli introiti derivanti dall'attivita' libero
professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento,
comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
d)
concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione
alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;
e)
ricavi derivanti da alienazioni e rendite derivanti dall'utilizzo del
patrimonio;
f)
risultati economici positivi;
g)
speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite non
altrimenti ripianabili;
h)
donazioni ed altri atti di liberalita'.
2.
La USL e l'Azienda ospedaliera, per il finanziamento di investimenti e previa
l'autorizzazione regionale di cui al successivo comma 3, possono contrarre mutui
o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a
dieci anni.
3.
L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all'accensione di altre
forme di credito puo essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento
delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza ad
esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente di
competenza.
4. L'Unita' sanitaria locale e l'Azienda ospedaliera possono attivare anticipazioni
bancarie con l'Istituto di credito a cui e' affidato il servizio di cassa, nella
misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel
bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.
Art.
6. (Finanziamento dei servizi socio-assistenziali delegati dagli enti
locali).
1.
Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati sono a
totale carico degli enti locali deleganti.
2.
La USL, allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi
socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'ente delegante apposita
convenzione che regoli i contenuti da realizzare, i relativi finanziamenti e le
scadenze nei pagamenti.
Art.
7. (Finanziamento delle USSL).
1.
Il Fondo sanitario, al netto della quota riservata alle Aziende ospedaliere,
nonche' delle quote individuate ai sensi dell'art. 5 della presente legge, e' ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quote capitarie di
finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all'art 1 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2.
Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri
definiti con riferimento ai seguenti elementi:
a)
popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in
sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche, per singolo caso,
fornite dalle USL;
c)
consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti
tecnologici e delle dotazioni strumentali;
d)
anticipazione delle spese di gestione di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 502 del 1992;
e)
risultanze dei controlli di gestione.
Art.
8. (Finanziamento delle Aziende ospedaliere).
1.
La Giunta regionale destina annualmente alle Aziende ospedaliere, a parziale
copertura delle spese di gestione, una quota di finanziamento pari al 60 per
cento dei costi complessivi delle prestazioni che l'Azienda e' in condizioni di
erogare, rilevabili sulla base della contabilita'.
2.
Le spose di gestione non coperte ai sensi del precedente comma 1 sono finanziate
attraverso:
a)
gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di
tariffe definite dalla Giunta regionale;
b)
le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei
cittadini;
c)
gli introiti connessi all'esercizio dell'attivita' libero professionale dei
diversi operatori e i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d)
le rendite derivanti da lasciti, donazioni, nonche' dall'utilizzo del patrimonio
dell'Azienda;
e)
eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni.
3.
Le somme di cui al precedente comma 2, lettera a), derivanti da prestazioni
erogate a favore di utenti delle USL della Regione Puglia, sono corrisposte, per
conto delle USL interessate, dalla Giunta regionale all'Azienda ospedaliera al
netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposte dai
cittadini.
4.
Per i fini di cui al precedente comma 3, le Aziende ospedaliere forniscono alla
Giunta regionale specifiche contabilita' analitiche per singolo caso.
5.
Le somme corrisposte dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del presente
articolo sono detratte dalla quota di finanziamento erogata alle singole USL in
occasione della ripartizione del Fondo sanitario.
Art.
9. (Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari).
1.
Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti dal
piano sanitario nazionale e regionale o da programmi regionali, si provvede
sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero sulla base di
criteri specifici definiti dalla Giunta regionale.
Art.
10. (Accantonamento di quote del Fondo sanitario).
1.
La Giunta regionale, in occasione della ripartizione del Fondo sanitario,
accantona:
a)
una quota non superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali
squilibri territoriali;
b)
una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;
c)
una quota non superiore all'1 per cento da utilizzarsi per consentire attivita'
di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere e/o per il
finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari di cui all'art.
9, prioritariamente per l'emergenza-urgenza, controllo di qualita' e prevenzione.
2.
La parte non utilizzata delle quote di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente comma 1 e' ripartita a fine esercizio tra le USL con i criteri di cui
all'articolo 7 della presente legge.
Art.
11. (Finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico).
1.
La Giunta regionale destina annualmente agli Istituti pubblici di ricovero e
cura a carattere scientifico, a parziale copertura delle spese di gestione
correlate alle attivita' assistenziali, una quota di finanziamento pari al 70
per cento dei costi complessivi delle prestazioni che ciascun Istituto e' nelle
condizioni di erogare, rilevabili sulla base della contabilita'.
2.
Salvo quanto previsto al precedente comma 1, ai predetti Istituti si applicano
le norme stabilite dal presente titolo relativamente alle Aziende ospedaliere.
Art.
12. (Modalita' di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle
Aziende ospedaliere).
1.
Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere sono definite
dalla Giunta regionale, sentiti gli Ordini professionali ed i Collegi
competenti.
2.
Nella definizione delle tariffe si deve tener conto del costo delle prestazioni
erogate, della quota gia' finanziata ai sensi del comma 1 del precedente art. 8,
nonche' dei criteri generali fissati dal Ministero della sanita' ai sensi del
comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art.
13. (Spesa in conto capitale - Criteri di finanziamento).
1.
La quota del Fondo sanitario in conto capitale e' ripartita tra le USL, le
Aziende ospedaliere, le Istituzioni sanitarie e gli Istituti scientifici di cui
agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base di
programmi di investimento approvati dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, sentiti i Direttori generali e gli Amministratori delle Aziende, delle
Istituzioni e degli istituti interessati.
2.
I programmi di cui al precedente comma 1 devono tener conto, in via prioritaria,
della necessita' di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della
popolazione, eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti sul territorio
regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed
alle dotazioni strumentali.
Art.
14. (Servizio di cassa).
1.
Il servizio di cassa della USL e' affidato, con apposita convenzione, ad un
istituto di credito che curera' i rapporti con le Sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni riguardanti la
Tesoreria unica.
2.
Il Direttore generale, con proprio atto, deve definire specifiche modalita' e
procedure dei pagamenti della USL e individuare i soggetti autorizzati a
disporre i pagamenti stessi.
Art.
15. (Bilancio pluriennale di previsione).
1.
Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato con riferimento al piano
generale e agli altri strumenti della programmazione adottati dalla USL e ne e' la rappresentazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco
temporale considerato.
2.
Il bilancio pluriennale di previsione ha una durata corrispondente a quella del
piano generale ed e' annualmente aggiornato per scorrimento.
3.
Il bilancio pluriennale di previsione e' articolato in:
a)
parte economica;
b)
parte finanziaria;
c)
parte patrimoniale.
4.
Il contenuto di ogni singola parte del bilancio pluriennale di previsione e' articolato per anno e, nell'ambito di questo, rispetto alle fondamentali
strutture della USL come indicate per il piano generale, con separata evidenza
dei servizi sociali.
5.
Il bilancio pluriennale di previsione e' strutturato secondo lo schema
obbligatorio adottato dalla Giunta regionale, in conformita' allo schema di cui
al decreto interministeriale previsto dall'art. 5 - comma 5 - del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, in modo da consentire la
rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in
analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico preventivo e del
budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione e' corredato di una
relazione del Direttore generale.
6.
I dati del bilancio pluriennale di previsione sono integrati con espliciti ed
esaustivi riferimenti ai piani, programmi e progetti della USL.
7.
Il bilancio pluriennale di previsione e' trasmesso entro il 20 novembre di ogni
anno al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla
rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni.
Art.
16. (Bilancio economico preventivo).
1.
Il bilancio economico preventivo da' dimostrazione, in termini analitici, delle
entrate previste e del previsto risultato economico complessivo finale della USL
per l'anno considerato. Deve essere articolato in base alle fondamentali
strutture della USL come indicate per il piano generale, con separata evidenza
dei servizi sociali.
2.
Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema
obbligatorio adottato dalla Giunta regionale in conformita' allo schema di cui
al Decreto interministeriale previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ed e' corredato di una
relazione del Direttore generale.
Art.
17. (Termine di deliberazione dei bilanci di previsione).
1.
Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono
deliberati dal Direttore generale entro il 31 dicembre di ciascun anno e
trasmessi, entro dieci giorni, alla Giunta regionale.
TITOLO
II - BUDGET
Art.
18. (Metodica di budget).
1.
Allo scopo di pervenire alla formulazione di articolate e puntuali previsioni,
relativamente ai risultati da conseguire, alle attivita' da realizzare, ai
fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da
impiegare, agli investimenti da compiere, e' obbligatoria l'adozione della
metodica di budget secondo una struttura che comprenda:
a)
il documento di direttive;
b)
il budget generale;
c)
il budget delle strutture;
d)
il budget di centro di responsabilita'.
Art.
19. (Documento di direttive).
1.
Le direttive di raccordo sono formulate allo scopo di realizzare il raccordo
sistematico tra gli strumenti della programmazione e i budgets.
2.
Le direttive di raccordo sono elaborate dal Direttore generale in aderenza ai
contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indicano
obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l'elaborazione dei
budgets.
Art.
20. (Budget generale).
1.
Il budget generale riguarda l'intera attivita' della USL e si articola nelle
seguenti parti:
a)
il budget economico, che indica in analisi le attivita', i costi, i ricavi ed i
proventi; la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle
fondamentali classi di fattori operativi;
b)
il budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;
c)
il budget patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli
impieghi, in modo tale da consentire anche la distinzione della gestione
corrente e della gestione degli investimenti.
2.
Il budget generale deve essere accompagnato da una relazione che illustri i
parametri sui quali si fondano le previsioni, i rapporti tra le quantita'
rappresentate nel budget e gli obiettivi, le azioni programmatiche e i risultati
attesi, dimostrando esplicitamente ed esaustivamente la correlazione alle scelte
della programmazione.
3.
Le singole parti del budget generale e la relazione di accompagnamento devono
essere articolate in base alle fondamentali strutture della USL come indicate
per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.
4.
ll budget generale e la relazione di accompagnamento costituiscono allegati
necessari del bilancio economico preventivo.
Art.
21. (I budgets delle strutture).
1.
I budgets delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali
strutture della USL come indicate per il piano generale.
2.
l budgets delle strutture sono articolati e strutturati come il budget generale.
Art.
22. (Budget di centro di responsabilita').
1.
I budgets di centro di responsabilita' sono formulati con riguardo alle unita'
organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilita'.
2.
I budgets di centro di responsabilita' sono articolati e strutturati in modo da
consentire, in analogia ai budgets delle fondamentali strutture, la
rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, rendendo
inoltre possibile l'attribuzione della responsabilita' di gestione e di
risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attivita'
da svolgere e delle risorse assegnate.
Art.
23. (Deliberazione dei budgets).
1.
Il Direttore generale, entro lo stesso termine stabilito per la deliberazione
dei bilanci di previsione, delibera il budget generale, i budgets delle
strutture, i budgets di centro di responsabilita'.
Art.
24. (Controllo periodico e revisione dei budgets).
1.
Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere
inviata alla Giunta regionale una relazione sullo stato di avanzamento del
budget generale che, oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati
di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della
gestione, operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato
economico finale.
2.
A seguito dei controlli periodici trimestrali, il Direttore generale, qualora ne
ravvisi l'opportunita' e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto
squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione dei budgets
generale.
3.
Qualora nei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo emergessero
elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico e, in ogni caso, con
riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il Collegio
dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta
regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di
riferimento mensile o trimestrale.
TITOLO
III - CONTABILITA'
Art.
25. (Scritture contabili obbligatorie).
1.
La USL deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:
-
libro giornale;
-
libro degli inventari;
-
libro delle deliberazioni del Direttore generale;
-
libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.
2.
La USL deve, altresi, tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.
3.
Riguardo ai criteri, alle modalita' di tenuta e di conservazione delle scritture
obbligatorie di cui al precedente comma 1, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del Codice civile.
Art.
26. (Contabilita' analitica).
1.
La USL applica la contabilita' analitica con lo scopo di attuare, attraverso
operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di
valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi
produttivi ed erogativi.
2.
La contabilita' analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di
erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni, con riferimento a
individuati oggetti di rilevazione che sono rappresentati:
a)
dai centri di responsabilita';
b)
da specifiche aree di attivita' semplici o complesse;
c)
da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da impiegare
internamente alla USL.
3.
I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilita' analitica sono tratti dal sistema informativo della USL e, in
particolare, dalla contabilita' economico-patrimoniale.
TITOLO
IV - BILANCIO DI ESERCIZIO
Art.
27. (Bilancio di esercizio).
1.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare il risultato economico e la
situazione patrimoniale e finanziaria della USL. II bilancio di esercizio deve
essere articolato secondo le strutture fondamentali della USL, con separata
evidenza dei servizi sociali.
2.
Il bilancio di esercizio e' deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed e' trasmesso, entro dieci
giorni, alla Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e della
relazione del Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di
esercizio e' trasmesso al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei
sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni.
Art.
28. (Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio).
1.
Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti
principi:
a)
si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio;
b)
si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
c)
si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
d)
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati
separatamente;
e)
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
2.
La modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e' consentita
in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione
patrimoniale e finanziaria.
Art.
29. (Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio).
1.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono
essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al
costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si
computano anche i costi accessori.
2.
I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato
degli ultimi tre mesi.
3.
I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni,
sono valutati al costo d'acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei
listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.
4.
Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del
Codice civile in materia di criteri di valutazione.
5.
Gli elementi patrimoniali che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi
precedenti devono essere iscritti a tale minimo valore; questo non puo essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
6.
La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneita', il consolidamento e la confrontabilita' dei bilanci delle USL, puo emanare specifiche disposizioni in
tema di criteri di valutazione.
7.
Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri, le singole deroghe devono
essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un
punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di
esercizio.
Art.
30. (Criteri di ammortamento).
1.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, strumentali
all'esercizio dell'attivita', la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, deve
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione.
2.
Di norma, le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i
coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei,
avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.
3.
Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al precedente comma
devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono
formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori
al bilancio di esercizio.
Art.
31. (Struttura del bilancio di esercizio).
1.
Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
2.
Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attivita', le passivita' e il
patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio. Lo stato patrimoniale
deve inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema
degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.
3.
Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che
incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato.
4.
Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze
devono essere comparate con quelle del bilancio economico preventivo e con
quelle corrispondenti dell'esercizio precedente. Se le poste non sono
comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La
non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
5.
La nota integrativa deve essere redatta in conformita' ai contenuti disciplinati
dal Codice civile.
6.
La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi
allo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.
7.
Nel caso che lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale per la
rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da quello prescritto da
norme statali, la USL procedera' obbligatoriamente alla riclassificazione del
bilancio di esercizio secondo lo schema indicato da tali norme.
Art.
32. (Relazione sulla gestione).
1.
Il bilancio di esercizio deve essere corredato di una relazione del Direttore
generale sulla situazione della USL, sull'andamento della gestione nel suo
complesso e distintamente per le fondamentali strutture, come indicate per il
piano generale, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli
investimenti.
2.
La relazione sulla gestione dovra' indicare:
a)
le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;
b)
una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centro di responsabilita', elaborata secondo lo
schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.
3.
Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione
sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche
cause del risultato negativo.
Art.
33. (Risultati economici di esercizio).
1.
L'eventuale risultato economico positivo di esercizio e' destinato in via
prioritaria a investimenti e alla incentivazione del personale legata ai
risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza;
altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le
prospettiche condizioni di equilibrio della gestione. L'eventuale parte non
destinata di tale risultato e' accantonata in un fondo di riserva.
2.
Nel caso di perdita, il Direttore generale, in accompagnamento al bilancio di
esercizio, deve formulare una separata proposta che indichi le modalita' di
copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione
economica. Tale proposta dovra' essere accompagnata dalle osservazioni del
Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione del Direttore generale.
3.
Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva.
Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la
copertura della perdita, alla stessa si fa fronte, in via prioritaria,
attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile e
mediante specifici interventi del Direttore generale in ordine
all'organizzazione e al funzionamento della USL in grado di garantire economie
di gestione.
Art.
34. (Pubblicita' del bilancio di esercizio).
1.
Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione
in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilita' contenuti nella relazione sulla gestione, e' pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dall'approvazione della
Giunta regionale.
TITOLO
V - CONTROLLO DI GESTIONE
Art.
35. (Controllo di gestione).
1.
La USL attua il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed
efficienza ai processi di acquisizione e di impegno delle risorse.
Art.
36. (La struttura organizzativa del controllo di gestione).
1.
La struttura organizzativa del controllo di gestione e' costituita dall'insieme
dei centri di responsabilita' e dall'unita' organizzativa proposta allo
svolgimento del processo di controllo di gestione.
2.
I centri di responsabilita' corrispondono ad unita' operative alle quali sono
assegnate, mediante la metodica di budget, determinate risorse per lo
svolgimento di specifiche attivita' volte all'ottenimento di individuali
risultati.
3. All'unita' operativa e' attribuita la qualificazione di centro di responsabilita' quando risponde alle seguenti caratteristiche:
a) omogeneita' delle attivita' svolte:
b)
valore delle risorse impiegate;
c)
esistenza di un responsabile di gestione e di risultato.
4.
L'insieme dei centri di responsabilita' costituisce il piano dei conti di responsabilita'.
Art.
37. (Struttura tecnico contabile del controllo di gestione).
1.
La struttura tecnico contabile del controllo di gestione e' costituita
dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta,
l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di
controllo di gestione.
2.
La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei
dati e delle informazioni traibili dalla contabilita' economico-patrimoniale,
dalla contabilita' analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti del
sistema informativo della USL, si fonda sulla rilevazione analitica degli
scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto
tra dati di budget e dati consuntivi, con riguardo ai volumi delle risorse
complessivamente utilizzate, ai singoli fattori operativi impiegati e ai
risultati ottenuti.
Art.
38. (Processo di controllo di gestione).
1.
Il processo di controllo di gestione e' attivato dal Direttore generale, che
provvede, su proposta del responsabile dell'unita' di controllo di gestione e
mediante apposite deliberazioni a:
a)
individuare i centri di responsabilita' economica ed il responsabile di ciascun
centro;
b)
definire gli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;
c)
disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che
devono partecipare a ciascuna di esse.
2. L'unita' di controllo di gestione e' proposta al processo di controllo. A tal
fine:
a)
raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico- contabile del
controllo di gestione;
b)
analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori
atti a valutare la significativita' degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego
delle risorse e la produttivita' dei fattori operativi impiegati;
c)
redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;
d)
redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto tra i dati
di budget e di consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli
scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilita' sia delle fondamentali strutture della USL, come indicate per il
piano generale.
3.
ll rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale
unitamente al bilancio di esercizio.
TITOLO
VI - CONTROLLO REGIONALE
Art.
39. (Controllo regionale).
1.
La Giunta regionale esercita il controllo sull'attivita' della USL mediante:
a)
l'apposizione del visto di congruita' di cui al successivo articolo 40;
b)
la continua attivita' anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata
attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
c)
la nomina di un Commissario ad acta qualora il Direttore generale non provveda,
nei termini stabiliti e secondo le modalita' prescritte dalla presente legge,
all'adozione del piano generale e dei suoi aggiornamenti e del bilancio
pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del budget e delle
sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della
perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il
bilancio di esercizio.
Art.
40. (Visto regionale di congruita').
1.
Devono essere trasmessi alla Giunta regionale, per il visto di congruita':
a)
il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione,
il bilancio economico preventivo e il budget generale;
b)
la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della
situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del
bilancio di esercizio.
2.
I documenti di cui al procedente comma 1, formalizzati con atto deliberativo del
Direttore generale, devono essere trasmessi entro dieci giorni alla Giunta
regionale, corredati delle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti
stessi.
3.
La Giunta regionale esamina gli atti entro trenta giorni dalla ricezione.
TITOLO
VII - COLLEGIO DEI REVISORI
Art.
41. (Funzioni del Collegio dei revisori).
1.
Al Collegio dei revisori spettano funzioni di:
a)
vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile;
b)
vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c)
esame e valutazione del bilancio di esercizio.
Art.
42. (Vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile).
1.
Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' amministrativa
e contabile mediante verifiche nel corso dell'anno che riguardano:
a)
l'applicazione delle norme della presente legge;
b)
la regolare tenuta dei libri;
c) l'affidabilita', la compiutezza e la correttezza delle procedute e delle
scritture contabili;
d)
gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
e)
la regolarita' formale dei singoli atti di gestione e dei titoli di spesa.
2.
Il Collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la
consistenza di cassa e verificare la regolarita' delle operazioni dei servizi di
cassa interna.
3.
Qualora per l'attivita' di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini
campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di
assicurare significativita' alle analisi compiute e, comunque, garantire la
rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve
risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.
Art.
43. (Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale).
1.
Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica,
finanziaria e patrimoniale.
2.
In particolare, il Collegio dei revisori:
a)
formula al Direttore generale un parere preventivo su progetti di bilancio
pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di budget generale,
nonche' sulle revisioni del budget generale. Il Collegio puo richiedere
informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei
bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il Collegio redige inoltre
proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio
economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli
stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si
riferiscono;
b)
svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione
del budget di cui al precedente art. 17.
3.
Il Collegio dei revisori puo formulare osservazioni e proposte al Direttore
generale affinche' adotti tutti quei provvedimenti necessari a correggere gli
andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime pareri su
specifici quesiti, rientranti nei propri compiti, sottoposti allo stesso dal
Direttore generale.
Art.
44. (Esame e valutazione del bilancio di esercizio).
1.
Il Collegio dei revisori formula al Direttore generale un parere preventivo sul
progetto di bilancio di esercizio, nel quale esprime le proprie valutazioni e
proposte con riguardo alla redazione del bilancio stesso.
2.
Il Collegio dei revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve
esaminare e valutare in apposita relazione:
a)
l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti
nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;
b) l'affidabilita', la compiutezza e la correttezza nella tenuta della contabilita'
e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture
contabili;
c)
la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai
principi e alle norme di cui ai precedenti articoli 28, 29 e 30.
Art.
45. (Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori).
1.
I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e controllo.
2.
Il Collegio dei revisori puo chiedere notizie al Direttore generale
sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.
3.
Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio dei
revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste
dalla presente legge devono essere trasmessi formalmente dal Direttore generale
al Collegio stesso con congruo anticipo, onde consentire l'espletamento dei
compiti del Collegio stesso.
4.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei
verbali del Collegio dei revisori.
5.
Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri
compiti, il Collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarita' nella gestione, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al
Direttore generale e alla Giunta regionale.
6.
La USL pone a disposizione del Collegio dei revisori un luogo idoneo per la
custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.
TITOLO
VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.
46. (Regime transitorio).
1.
Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilita' finanziaria cosi come prescritti e normativamente ordinati dalla legge
regionale 16 gennaio 1981, n. 8 "Norme di contabilita' e di
amministrazione del patrimonio delle Unita' Sanitarie Locali" e sue
modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica
limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio
1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali devono porre in essere
tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione del nuovo sistema contabile.
In caso di inadempienza, la Regione provvede a comminare le sanzioni di cui
all'art. 2, comma 2, del d.m. sanita' del 25 febbraio 1997. La Regione provvede
alla predisposizione dello schema di bilancio ex art. 16, comma 2, della legge
regionale n. 38 del 1994 ed emana indirizzi alle ASL e alle Aziende ospedaliere
entro il 30 settembre 1997.
2.
Per l'anno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di
indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:
a)
nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di
competenza, ad esclusione della quota del Fondo sanitario regionale di parte
corrente attribuita alla USL;
b)
nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle
partite di giro.
3.
Il Collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilita'
finanziaria:
a)
vigila sulla regolarita' contabile della gestione finanziaria mediante verifiche
periodiche delle scritture contabili, nonche' degli adempimenti relativi agli
obblighi fiscali;
b)
redige una relazione sui documenti di bilancio;
c)
redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la
corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.
4.
Le relazioni di cui ai punti sub b) e c) del precedente comma 3 devono essere
trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.
5.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il fondo
di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USL poste in
liquidazione confluiscono dal 1° gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio,
la cui responsabilita' e' affidata al Direttore generale, in qualita' di
Commissario liquidatore, della USL di nuova costituzione nel cui ambito
territoriale e' confluita la maggioranza degli assistiti della USL posta in
liquidazione. In nessun caso i crediti e i debiti risalenti alle gestioni delle
USL poste in liquidazione possono gravare sulle USL di nuova costituzione (3).
6.
Nel caso che le nuove USL ricomprendano una parte minore degli ambiti
territoriali della USL posta in liquidazione e qualora ivi insistano strutture
edilizie con contratti di appalto di lavoro in corso di esecuzione, la nuova USL
subentra nella prosecuzione dei medesimi contratti, acquisendo dalla USL posta
in liquidazione i relativi crediti e fondi di cassa.
7.
L'Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria nella USL che presenta,
tra quelle poste in liquidazione e ricomprese negli ambiti territoriali della
nuova USL, la piu' elevata consistenza di assistiti assicura, per il solo anno
1995, il servizio di tesoreria della nuova USL, con le medesime condizioni
contrattuali, salvo il diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria
decadono dal 1° gennaio 1995.
Art.
47. (Adempimenti iniziali del Direttore generale).
1.
Entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, il Direttore generale:
a)
avvia le rilevazioni inventariali per la composizione dell'inventario generale
del patrimonio;
b)
adotta i documenti di bilancio previsti dalla legge regionale 16 gennaio
1981, n. 8 e successive modificazioni.
2.
Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del
controllo regionale, il Direttore generale e' autorizzato ad eseguire spese in
ragione, per ciascun mese di gestione provvisoria, di un dodicesimo dell'importo
complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per l'anno 1995
in favore della USL. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere
effettuate solo in casi di comprovata necessita' ed urgenza, qualora il loro
rinvio costituisca grave pregiudizio per l'espletamento delle normali attivita'
della USL.
3.
Entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento, il Direttore generale
adotta, con deliberazione, il progetto per la realizzazione del nuovo assetto
programmatorio, contabile, gestionale e di controllo della USL. Tale progetto
deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti delle azioni da
compiere, delle risorse a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento
dell'obiettivo. Il progetto e' trasmesso entro dieci giorni alla Giunta
regionale ed al Collegio dei revisori.
Art.
48. (Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e
di controllo).
1.
In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale deve
comunicare alla Giunta regionale, con relazioni semestrali la progressiva
realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatorio, contabile,
gestionale e di controllo. Nel 1995 tali relazioni devono essere inoltrate entro
il 30 luglio ed entro il 31 dicembre. Successivamente e fino al compimento del
progetto, le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione sono inviate
unitamente a quelle sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e
all'ultimo trimestre.
2.
Le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione del progetto sono
accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei revisori.
TITOLO
IX - DEL PATRIMONIO – CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SCRITTURE PATRIMONIALI
Art.
49. (Classificazione dei beni).
1.
I beni appartenenti alle USL e alle Aziende ospedaliere sono classificati in
beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2.
Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti dall'ultimo comma
dell'articolo 826 del Codice civile.
3.
Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito
costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non ricompresi
tra quelli indicati al precedente comma 2.
4.
Il regime patrimoniale di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applica anche ai
diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono
costituiti in favore dei beni delle USL e delle Aziende.
5.
I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla
effettiva destinazione degli stessi.
Art.
50. (Inventario).
1.
Le attivita' e le passivita' relative alla USL ed alle Aziende ospedaliere sono
descritte in un apposito inventario.
2.
L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio
consuntivo di esercizio.
3.
Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta
identificazione dei beni e in particolare:
a)
titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di
bene immobile;
b)
valore iniziale e successive variazioni, ivi compresa l'indicazione della quota
di ammortamento disposta;
c)
eventuale redditivita'.
4.
Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle
indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema
interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni e integrazioni.
5.
I beni mobili non piu' idonei all'uso loro assegnato, per vetusta' o per
qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo
inventario, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che
determinano tale stato.
6.
Alla dichiarazione di fuori uso provvede il Direttore generale, che dispone altresi per la destinazione dei beni interessati.
Art.
51. (Consegnatari dei beni).
1.
I Direttori generali delle USL e delle Aziende ospedaliere individuano i
dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.
2.
Tali dipendenti hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e
provvedono alla tenuta dei relativi inventari, del libro giornale, delle note di
variazione e dei buoni di carico e scarico.
Art.
52. (Destinazione d'uso dei beni indisponibili).
1.
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:
a)
all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;
b)
ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto
della destinazione sanitaria.
2.
L'uso particolare dei beni indisponibili e' autorizzato dalla Giunta regionale e puo essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni
e integrazioni, si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'art.
4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art.
53. (Destinazione d'uso dei beni disponibili).
1.
I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro
assegnato dal Direttore generale.
2.
L'assegnazione puo' avvenire:
a)
a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti
pubblici o privati, dietro corrispettivo di un canone;
b)
a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o
privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalita' di interesse generale in
materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.
Art.
54. (Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile).
1.
La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente
iscrizione nel patrimonio disponibile e disposta dal Direttore generale su
autorizzazione della Giunta regionale.
2.
Per i fini di cui al precedente comma 1 il Direttore generale trasmette alla
Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni
in merito:
a)
ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b)
ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione o uso diverso da
quello stabilito ai sensi del precedente art. 52.
3.
Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta
di autorizzazione deve altresi contenere specifica indicazione del valore del
bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del successivo art.
56.
Art.
55. (Alienazione dei beni patrimoniali).
1.
Il Direttore generale provvede all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili
secondo le norme stabilite dai commi successivi.
2.
L'alienazione e' effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando
in relazione alle caratteristiche del bene e' individuabile un ristretto numero
di soggetti interessati, mediante licitazione privata.
3.
All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo piu' alto rispetto a quello
indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.
4.
E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
a)
quando il valore del bene non superi lire 200 milioni: tale importo e' aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle variazioni subite
nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolati dall'Istituto centrale di statistica;
b)
quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e
dimostrati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
c)
quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente
motivate;
d)
quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di
interesse pubblico che individuano un soggetto, pubblico o privato, avente scopi
istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di
cui trattasi.
Art.
56. (Valori degli elementi del patrimonio iniziale).
1.
La valorizzazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla dala del
1° gennaio 1995 avviene con riferimento ai criteri di seguito indicati.
2.
I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti
disposizioni in tema di Imposta comunale sugli immobili, gli impianti e le
immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o di produzione. Nel
costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.
3.
I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione
idoneamente e analiticamente comprovato.
4.
I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato
degli ultimi tre mesi.
5.
I diritti e i valori mobiliari, quando rientrano nelle immobilizzazioni, sono
valutati al costo di acquisto o se incorporati in titoli compresi nei listini
ufficiali di borsa alla quotazione media dell'ultimo trimestre.
6.
Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito
sono desunte e valorizzate in base alla contabilita' finanziata e ai dati del
rendiconto generale annuale dell'esercizio 1994.
7.
Deve essere, inoltre, accertata la consistenza di cassa con riferimento alla
data del 1° gennaio 1995.
Art.
57. Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilita'
economico-patrimoniale).
1.
Con riferimento alla data del 31 dicembre 1995, si deve procedere alla
valorizzazione degli elementi patrimoniali per la composizione dello stato
patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilita' economico- patrimoniale.
2.
Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri di cui al
precedente articolo 56 con le seguenti integrazioni:
a)
il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali
e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attivita' deve essere
rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso
tra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1995. Il valore
di rettifica e' pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a
ciascuna tipologia di beni omogenei, da calcolare scorta dei coefficienti base
previsti dalla normativa fiscale vigente, avendo riguardo al normale periodo di
deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso tra la data di acquisizione
del bene e la data del 31 dicembre 1995 risultasse maggiore o uguale al periodo
completo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio accolto,
il bene viene valorizzato per l'importo di lire una;
b)
i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati
sulla scorta del presunto valore di realizzo.
3.
Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle
prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Art.
58. (Altri adempimenti della USL).
1.
La USL e' tenuta agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' all'attuazione
delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai
fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa
informatizzazione.
Art.
59. (Attivita' contrattuale e amministrativa del patrimonio).
1.
Fino all'emanazione di una organica disciplina regionale in materia di attivita'
contrattuale e di amministrazione del patrimonio, si applicano le disposizioni
comunitarie, statali e regionali vigenti.
La
presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. |